Riscossione tributi – Rottamazione quater – Decadenza – Riapertura termini
abstract: Com’è noto, il Decreto Legge 30/12/2023 n. 215, convertito in Legge 23/2/2024 n. 18, ha introdotto la riapertura dei termini di versamento delle rate della rottamazione quater scadute e non pagate o non integralmente pagate alle scadenze...
Segnalato da Avv. Franco Ionadi Normativa Attualit� Rottamazione Rottamazione quater Decadenza Revoca Proroga Riapertura Riaperturatermini
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Com’è noto, il Decreto Legge 30/12/2023 n. 215, convertito in Legge 23/2/2024 n. 18, ha introdotto la riapertura dei termini di versamento delle rate della rottamazione quater scadute e non pagate o non integralmente pagate alle scadenze, originariamente previste dall’art. 1, comma 232, del DL n. 197/2022, fissate al 31/10/2023 e al 30/11/2023. E ha anche previsto lo spostamento in avanti della terza rata, inizialmente prevista per il 28/2/2024. Tali rate possono essere pagate, senza incorrere nella decadenza dalla definizione, entro il giorno 15/3/2024.
Ciò che ha indotto il Legislatore a introdurre una tale riapertura, è stata, probabilmente, la constatazione, a fine 2023, degli importi effettivamente riscossi, dalla rottamazione, in rapporto a quelli previsti. Rapporto che sembra attestarsi intorno al 55%: cioè, su circa 12 miliardi attesi nel 2023, lo Stato ne ha incassati solo 6,5, con una percentuale di decadenza dalla rottamazione del 4,5%.
La principale causa di una tale notevole aliquota di contribuenti che non hanno onorato la proposta di definizione, può probabilmente individuarsi nella “pesantezza” delle prime due rate previste dalla legge (art. 1 comma 232, DL n. 197/2022) per i contribuenti che abbiano scelto la rateazione massima. Per costoro, infatti, le prime due rate da pagare devono corrispondere al 10% ciascuna dell’intero importo dovuto. Del resto, le associazioni professionali e di categoria, che hanno un più diretto contatto con la realtà dei contribuenti, lo avevano più volte segnalato.
Si ipotizzi, a titolo di esempio, un contribuente che ha aderito alla rottamazione, con la determinazione di un importo dovuto pari a € 100.000. In questo caso, avendo optato per la dilazione dei pagamenti al massimo delle rate (18), avrà un piano dei pagamenti come segue (analisi limitata alle sole prime 6 rate):
31/10/2023 10.000
30/11/2023 10.000
28/02/2024 1.280
31/05/2024 1.280
31/07/2024 1.280
30/11/2024 1.280
Il difetto di una tale impostazione di base della norma introduttiva della rottamazione, sta nel fatto di aver imposto due maxi-rate iniziali e di averne concentrato la scadenza in soli 30 giorni l’una dall’altra.
Se questa ricostruzione è corretta, è facile ipotizzare che il contribuente dell’esempio sopra riportato, molto difficilmente potrà rimettersi in riga con la rottamazione pagando, entro il 15/3/2024 l’importo di € 21.280 in unica soluzione!
La strada scelta dal governo, in questo certamente vincolato dal testo della legge introduttiva della rottamazione e dalla difficoltà di reperire in bilancio coperture alternative, si rivelerà, ancora una volta fallace dal momento che la riapertura dei termini in questione, così come è stata elaborata, non consentirà di recuperare o quanto meno a ridurre quel 4,5% di gap.
A questo scopo, occorrerebbe neutralizzare il problema di partenza, ad esempio consentendo al contribuente di poter spalmare l’importo delle due maxi-rate in due o tre anni, ossia in 8 o 12 rate trimestrali; oppure, di consentirgli di poterle pagare in rate mensili entro i prossimi due anni.
Solo così l’erario riuscirebbe, da un lato, a incamerare, con alto grado di probabilità, le risorse attese e non riscosse nel 2023; e, dall’altro, a permettere ai contribuenti interessati, imprenditori e professionisti, di poter tornare serenamente a svolgere ciascuno la sua attività, contribuendo alla creazione di ricchezza, senza lo spauracchio dell’imminente assalto dell’Agenzia Riscossione, con ipoteche, fermi e pignoramenti, a motivo della rottamazione decaduta.
Si riportano gli articoli di legge citati.
Art. 3 bis DL 215/2023
Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024
1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.
Art 1 comma 232 DL n. 197/2022
232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Franco Ionadi
2024-03-13 Segnalato da Avv. Franco Ionadi Normativa Attualit� Rottamazione Rottamazione quater Decadenza Revoca Proroga Riapertura Riaperturatermini

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