Riscossione tributi – Responsabilità solidale del socio di SNC – Omessa notifica dell’atto prodromico al socio – Nullità dell’atto di riscossione successivo.
abstract: Al socio nel frattempo receduto va notificato anche l'atto presupposto; oppure, l'atto conseguente deve contenere una congrua motivazione a salvaguardia del diritto di difesa.
Cassazione ordinanza 6197 del 7/3/2024
Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Società di persone Recesso socio Diritto di difesa Atto prodromico Notifica Motivazione
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In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell'avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l'amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all'avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l'illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che - diversamente dall'ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell'avviso di accertamento alla società - non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell'art. 2261 c.c., si determinerebbe un'inaccettabile compressione del suo diritto di difesa.
Vedasi anche Cassazione 1281/2020
2024-03-12 Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Società di persone Recesso socio Diritto di difesa Atto prodromico Notifica Motivazione
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