Contenzioso tributario – Onere della prova della pretesa a carico dell’amministrazione – Limiti – Presunzioni legali – Inversione dell’onere probatorio
abstract: Accertamento sintetico - Redditometro – Dimostrazione del possesso di disponibilità finanziarie – Insufficienza – Attinenza con gli esborsi - Necessità
Cassazione ordinanza n. 2746 del 30/1/2024
Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Contenzioso tributario Prova Onere della prova Presunzioni legali Inversione Redditometro Prova contraria Possesso di redditi esenti

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In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5- bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria.
In tema di accertamento sintetico mediante il redditometro (Art. 38 DPR n. 600/1973), al fine di superare la presunzione scaturente dagli indici di capacità contributiva, non è sufficiente che il contribuente documenti la disponibilità di ulteriori redditi o risorse patrimoniali, essendo invece necessario che alleghi la prova che quelle risorse siano state utilizzate per l’effettuazione delle spese assunte dall’ufficio quali indici di ricchezza.
Link: 02746/2024 (giustizia.it)
2024-02-12 Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Contenzioso tributario Prova Onere della prova Presunzioni legali Inversione Redditometro Prova contraria Possesso di redditi esenti

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