Sanzioni tributarie – Esimente – In caso di obbiettive condizioni di incertezza – Applicabilità d’ufficio da parte del giudice
abstract: L’inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie può essere disposta d’ufficio dal giudice, anche senza una esplicita domanda di parte.
Cassazione ordinanza n. 2604 del 29/1/2024
Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Contenzioso tributario Sanzioni Esimente Obbiettive condizioni di incertezza
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Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione.
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NOTA: con questa pronuncia, la Corte, dopo aver ricordato che l’esimente delle sanzioni, scaturente dalle obbiettive situazioni di incertezza nell’interpretazione delle disposizioni di legge è un principio generalissimo, scandito dalla disciplina del contenzioso (D. Lgs. n. 546/1992) e, prima ancora, da quella sulle sanzioni (D. Lgs. n. 472/1997) e dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), ricorda anche che vi sono state in passato pronunce di segno opposto (non rilevabilità d’ufficio) che afferma espressamente di non condividere.
2024-02-12 Segnalato da Avv. Franco Ionadi Sentenze Cassazione Contenzioso tributario Sanzioni Esimente Obbiettive condizioni di incertezza
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