Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Violazioni e sanzioni – Tributi comunali – IMU – Cumulo giuridico – In caso di più violazioni – Obbligatorietà


2024-01-30
abstract: Riaffermazione di un principio già consolidato in tema di cumulo giuridico delle sanzioni per omesso versamento di tributi locali.
Cassazione ordinanza 18/1/2024 n. 745

Segnalato da Avv. Franco Ionadi


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   In tema di sanzioni per omesso o insufficiente versamento di tributi locali (nella specie, IMU), commessi per più annualità, è illegittimo l’accertamento che abbia omesso di applicare – ove meno punitivo – il principio del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D. Lgs. n. 472/1997.

 

NOTA: La Cassazione consolida un principio già affermatosi in relazione all’ICI. E, nel caso in questione, …suggerisce agli uffici comunali di verificare, in sede di formazione degli avvisi di accertamento, la sussistenza di contestazioni relative ad annualità precedenti, in modo da poter e dover fare applicazione del principio del cumulo giuridico.

“… in ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio, affermato da questa Corte con riferimento all’ICI, ma applicabile anche all’IMU, secondo cui «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (cfr. Cass. n. 11432/2022; conf. Cass. n. 22477/2022); 5.4. per come risulta dagli atti (sentenza, ricorso e controricorso) la contribuente nell'impugnare la sentenza di primo grado aveva denunciato l’illegittimità delle sanzioni applicate, tra l'altro, per la mancata applicazione del cumulo ex art 12 d.lgs. n. 472 del 1997; 5.5. in particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato; 5.6. l'art. 12, comma 5, citato ha introdotto lo stesso principio in campo processuale, stabilendo che quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell'ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni coinvolte possa procedere, a seguito di ricognizione di tutte le sentenze Giurisprudenza intervenute nei singoli processi non riuniti, ad una ricostruzione unitaria, ove ne sussistano i presupposti, dell'intera serie di violazioni, secondo le regole fissate dall'art. 12, rideterminando quindi la sanzione unica applicabile (in senso conforme, circolare del Ministero delle Finanze n. 138 E del 5 luglio 2000 e circolare n. 180 del 1998); 5.7. per effetto di tale disposizione discende che in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 15 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione, in quanto sarebbe illogico ritenere che il giudice sia chiamato all'opera di quantificazione della sanzione nei termini di cui all'art. 12 cit. nel caso di giudizio non riunito afferente ad una violazione suscettibile di riunione e non lo sia nel caso di unico giudizio, risultando in tale ultima ipotesi di più immediata soluzione circa l'individuazione dell'unica sanzione a cui deve essere sottoposto il contribuente;…”


2024-01-30 Segnalato da Avv. Franco Ionadi








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