Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Procedura e contenzioso – Riqualificazione della domanda da parte del giudice – Ammissibilità Condizioni – Accertamento – Ricorso – Conferma della pretesa impositiva da parte del giudice – Motivazione diversa da quella dell’accertamento – Nullità della s


2024-01-30
abstract: Condizioni e limiti del principio iura novit curia
Cassazione ordinanza 24/1/2024 n. 2392

Segnalato da Avv. Franco Ionadi


E

E’ viziata da motivazione apparente la sentenza del giudice tributario che abbia confermato l’avviso di accertamento per ragioni diverse da quelle su cui era fondato l’atto impositivo impugnato, senza dar conto, in motivazione, della sussistenza degli elementi della fattispecie concreta, segnatamente in tema di assolvimento dell’onere probatorio.

(Nella fattispecie, un accertamento originariamente fondato sulla indeducibilità di costi per effetto della ritenuta fittizietà oggettiva di fatture passive, è stato bensì confermato dal giudice tributario, ma sulla scorta di una fittizietà soggettiva, apoditticamente ipotizzata dal giudice stesso senza alcuna verifica sul piano probatorio).

NOTA: La sentenza richiama il seguente principio in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti:

 

“…in punto di operazioni soggettivamente inesistenti, è stato affermato che "in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi" (cfr. Cass., V, n. 27566/2018).


2024-01-30 Segnalato da Avv. Franco Ionadi








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