Riscossione – Atti impugnabili – Preavviso di fermo – Impugnabilità –
abstract: Cassazione sentenza n. 1266 del 22.1.2014
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Atti impugnabili Fermo amministrativo Preavviso di fermo Interesse ad agire Equitalia Riscossione
Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
NOTA: nel rigettare, sul punto, il ricorso dell’agenzia delle entrate, la Cassazione dichiara di aderire all’indirizzo per cui sussiste l’interesse a ricorrere allorquando il contribuente venga comunque a conoscenza di una ben definita pretesa fiscale. E, a tal proposito, richiama espressamente le sentenze n. 21045/2007 (impugnabilità dell’avviso bonario) e n. 27385/2008 (impugnabilità della visura catastale ottenuta a richiesta di parte).
2014-02-02 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Atti impugnabili Fermo amministrativo Preavviso di fermo Interesse ad agire Equitalia Riscossione
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