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Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Condono Lite temeraria Colpa grave Risarcimento Lealtà Buona fede Correttezza Liti pendenti Chiusura liti pendenti
Viola il principio di lealtà e correttezza il comportamento dell’ufficio impositore il quale, in presenza di una istanza del contribuente di definizione della lite pendente ex art. 39 DL n. 98/2011, relativa a un avviso di accertamento dallo stesso emesso, proceda egualmente all’iscrizione a ruolo provvisoria scaturente dal medesimo accertamento o ometta di ordinare la sospensione della riscossione. Sussistono i presupposti per la qualificazione di lite temeraria ex art. 96 cpc, allorché l’ufficio impositore, malgrado l’allegazione di parte ricorrente in ordine alla avvenuta presentazione della istanza di definizione e del pagamento delle conseguenti imposte, si costituisca in giudizio instando per il rigetto del gravame. Costituisce anche colpa grave, ex art. 96 cpc, il comportamento dell’agente di riscossione il quale, in presenza di una istanza di parte contribuente di sospensione della riscossione a motivo dell’intervenuta definizione della vertenza per condono, ometta l’effettuazione delle opportune verifiche cui era tenuto in forza del principio di lealtà e collaborazione, insistendo nel giudizio e proclamando la propria estraneità alla vertenza. Sentenza integrale in commercialistatelematico.com
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