Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Cartelle di pagamento - Rottamazione ruoli 2014 - Legge di stabilità 2014


2014-01-09
abstract: Estratto della legge n. 147 del 27.12.2013 - Art. 1 commi 618/624

Segnalato da Franco Ionadi


R

Riportiamo qui di seguito lo stralcio della legge n. 147/2013 (legge di stabilità) relativo alla definizione dei carichi di ruolo.

618. Relativamente ai carichi inclusi in  ruoli  emessi  da  uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province  e  comuni,  affidati  in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:     a) di una somma pari all'intero importo originariamente  iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi  per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo  20  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e successive modificazioni, nonche' degli interessi  di  mora  previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;     b)  delle  somme  dovute  a  titolo  di  remunerazione   prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e successive modificazioni.    619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere  per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.    620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori  che  intendono  aderire alla  definizione  prevista  dal  comma  618  versano,  in   un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.    621. A seguito del pagamento di cui al comma  620,  l'agente  della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo  residuo.  Al fine di consentire agli enti creditori  di  eliminare  dalle  proprie scritture  patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle   quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno  2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel  termine previsto  e  dei  codici  tributo  per  i  quali  e'  intervenuto  il pagamento.    622.  Entro  il  30  giugno  2014,  gli  agenti  della  riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel  termine  previsto,  dell'avvenuta  estinzione  del debito.    623. Per consentire il versamento delle somme dovute  entro  il  28 febbraio 2014  e  la  registrazione  delle  operazioni  relative,  la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al  15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i  termini  di prescrizione.   624. Le disposizioni di cui ai commi da  618  a  623  si  applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali  e  affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013

 


2014-01-09 Segnalato da Franco Ionadi








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