Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Inutilizzabilità in giudizio di documenti non precedentemente esibiti – Condizioni -


2013-12-30
abstract: Cassazione sentenza 18.12.2013 n. 28271

Segnalato da Franco Ionadi


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   Il divieto di utilizzabilità in giudizio, da parte del contribuente, dei documenti di cui egli abbia omesso la consegna in sede di verifica e in evasione a uno specifico invito dell’ufficio impositore, opera soltanto nell’ipotesi in cui la richiesta di esibizione dei documenti  sia conforme al modello legale previsto ai fini IVA dall’art. 52 DPR n. 633/1973 e ai fini delle imposte dirette dall’art. 32 DPR n. 600/1973 (trasmissione dell'invito a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento; assegnazione di un termine non inferiore a gg.   15, prorogabile; avviso  al  contribuente  delle  conseguenze  processuali determinate dalla mancata esibizione dei documenti; facoltà del contribuente di evitare tali conseguenze depositando i documenti in allegato  al  ricorso introduttivo dimostrando che la impossibilità di ottemperanza era dipesa  da causa  non  imputabile).

  L’onere della prova   che tale sub-procedimento sia stato attivato in conformità al modello legale, incombe all’amministrazione finanziaria e il suo mancato assolvimento comporta l’esclusione del divieto di inutilizzabilità.

 

Nota: Con la sentenza n. 27595 del 10.12.2013, la Corte ha applicato il medesimo principio affermando che esso è pienamente invocabile anche nell’ipotesi in cui la mancata consegna del documento richiesto in fase amministrativa sia da ascriversi a una difficoltà oggettiva di reperirlo,  non superabile con l’ordinaria diligenza.


2013-12-30 Segnalato da Franco Ionadi








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