Contenzioso tributario – Inutilizzabilità in giudizio di documenti non precedentemente esibiti – Condizioni -
abstract: Cassazione sentenza 18.12.2013 n. 28271
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Sentenze tributarie Inutilizzabilità Sanzione Preclusione Documenti Questionario
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Il divieto di utilizzabilità in giudizio, da parte del contribuente, dei documenti di cui egli abbia omesso la consegna in sede di verifica e in evasione a uno specifico invito dell’ufficio impositore, opera soltanto nell’ipotesi in cui la richiesta di esibizione dei documenti sia conforme al modello legale previsto ai fini IVA dall’art. 52 DPR n. 633/1973 e ai fini delle imposte dirette dall’art. 32 DPR n. 600/1973 (trasmissione dell'invito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; assegnazione di un termine non inferiore a gg. 15, prorogabile; avviso al contribuente delle conseguenze processuali determinate dalla mancata esibizione dei documenti; facoltà del contribuente di evitare tali conseguenze depositando i documenti in allegato al ricorso introduttivo dimostrando che la impossibilità di ottemperanza era dipesa da causa non imputabile).
L’onere della prova che tale sub-procedimento sia stato attivato in conformità al modello legale, incombe all’amministrazione finanziaria e il suo mancato assolvimento comporta l’esclusione del divieto di inutilizzabilità.
Nota: Con la sentenza n. 27595 del 10.12.2013, la Corte ha applicato il medesimo principio affermando che esso è pienamente invocabile anche nell’ipotesi in cui la mancata consegna del documento richiesto in fase amministrativa sia da ascriversi a una difficoltà oggettiva di reperirlo, non superabile con l’ordinaria diligenza.
2013-12-30 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Sentenze tributarie Inutilizzabilità Sanzione Preclusione Documenti Questionario

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