Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione - Puntuale indicazione degli atti prodromici richiamati per relationem -Mancanza - Nullità


2013-05-06
abstract: Sentenza Cassazione 19.4.2013 n. 9557

Segnalato da Franco Ionadi


I

In tema di motivazione della cartella di pagamento, e' applicabile il principio per cui  l’atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione e che l'obbligo motivazionale può  essere assolto anche per relationem rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto, indicandone gli estremi, purché di tale atto l’interessato ne abbia avuto conoscenza per effetto di precedente notifica.
Tali requisiti non sussistono ove la cartella di pagamento contenga indicazioni generiche (...acc. mod. 750, acc. mod. unico) oppure allorrquando la cartella indica che l'iscrizione a ruolo e' stata effettuata "...a seguito di accertamento e decisione della Commissione Tributaria Provinciale...", senza l'indicazione del numero dell'accertamento, della data di notifica e del numero della decisione della Commissione Tributaria.


2013-05-06 Segnalato da Franco Ionadi








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