Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione - Puntuale indicazione degli atti prodromici richiamati per relationem -Mancanza - Nullità
abstract: Sentenza Cassazione 19.4.2013 n. 9557
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Motivazione Cartella di pagamento Motivazione per relationem Nullità
I
In tema di motivazione della cartella di pagamento, e' applicabile il principio per cui l’atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione e che l'obbligo motivazionale può essere assolto anche per relationem rinviando ad altro atto che costituisca il presupposto, indicandone gli estremi, purché di tale atto l’interessato ne abbia avuto conoscenza per effetto di precedente notifica.
Tali requisiti non sussistono ove la cartella di pagamento contenga indicazioni generiche (...acc. mod. 750, acc. mod. unico) oppure allorrquando la cartella indica che l'iscrizione a ruolo e' stata effettuata "...a seguito di accertamento e decisione della Commissione Tributaria Provinciale...", senza l'indicazione del numero dell'accertamento, della data di notifica e del numero della decisione della Commissione Tributaria.
2013-05-06 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Motivazione Cartella di pagamento Motivazione per relationem Nullità

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