Avviso di liquidazione – Imposta di registro - Mera indicazione degli estremi dell’atto – Nullità per vizio di motivazione
abstract: Cassazione sentenza 17.4.2013 n. 9299
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Registro Registrazione Motivazione Allegazione Nullità Conoscibilità Sentenza
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L’avviso di liquidazione con cui l’ufficio impositore determini l’imposta di registro relativa alla registrazione di una sentenza, non e’ correttamente motivato, ai sensi dell’art. 7 legge n. 212/2000, ove si limiti ad indicare gli estremi dell’atto sottoposto a registrazione e la somma da pagare, essendo a tal fine necessaria l’indicazione di tutte quelle informazioni tali da garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa.
Nota: nel medesimo senso, Cassazione sent. 10.8.2010 n. 18532 che afferma l’obbligo di allegazione della sentenza sottoposta a registrazione e la conseguente nullità dell’avviso in caso contrario; e che affronta anche la tematica della “conoscibilità” potenziale, da parte del contribuente, escludendola nel caso di specie, in conseguenza di una interpretazione di essa conoscibilità in termini molto restrittivi.
2013-05-04 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Registro Registrazione Motivazione Allegazione Nullità Conoscibilità Sentenza
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