Autotutela tributaria - Errore commesso dall'amministrazione nella formazione di un atto impositivo - Conseguenze - Discrezionalità dell'annullamento in autotutela - Esclusione -
abstract: Cassazione sez. 3, sentenza 20.4.2012 n. 6283
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Autotutela Termine Danno Risarcimento del danno Discrezionalità
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1 - Allorché l'amministrazione finanziaria venga informata di un errore in cui sia eventualmente incorsa nella formazione di un atto impositivo, essa, accertato l'errore, non ha alucn potere discrezionale in ordine all'annullamento, in autotutela, del provvedimento riconosciuto illegittimo, dovendosi invece configurare un vero e proprio obbligo di annullamento in ossequio ai principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione.
Un tale obbligo non vine meno neppure nel caso in cui il contribuente interessato abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento dinnanzi al giudice tributario.
2 - In materia di autotutela tributaria, la mancata previsione normativa di un termine entro il quale l'amministrazione debba provvedere, non esclude che essa sia cmunque obbligsata a provvedervi entro un termine ragionevole, sempre in ossequio ai predetti principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione.
2012-07-03 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Autotutela Termine Danno Risarcimento del danno Discrezionalità

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