Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Impugnazione cartella Equitalia e atto non notificato


2012-05-16
abstract: CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA DEL 4 MAGGIO 2012, N. 6721

Segnalato da Spataro Cassazione


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 La  Corte,  ritenuto  che,  ai  sensi  dell’art.  380-bis cod.  proc.  civ.,  e'  stata  depositata  in  cancelleria la seguente relazione;
Il relatore cons. (..),  letti gli atti depositati  Osserva  L’Agenzia  delle  Entrate  propone  ricorso  per  cassazione  avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  di  …….  n.  133/30/08,  depositata  il  24.11.2008,  con  la  quale  –  in  controversia  concernente  impugnazione  da  parte  della  “(X)  snc”  di  avviso  di  accertamento per ILOR 1995 – e' stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la  sentenza  di  primo  grado  che  aveva  accolto  integralmente  il  ricorso  della  parte  contribuente,  sul  presupposto  che  il  predetto  atto  di  accertamento  non  fosse  stato  notificato alla societa' contribuente.
La  sentenza  impugnata  ha  ritenuto  che  la  procedura  di  notifica  dell’avviso  di  accertamento  fosse  stata  fatta  in  violazione  delle prescrizioni  dell’art.  145  c.p.c.  (non  essendosi  verificata  l’impossibilita'  di  eseguire  la  consegna  ne'  per  irreperibilita',  ne'  per  incapacita',  ne'  per  rifiuto)  ed  in  ogni  caso  per  omessa  indicazione  nella  relata  di  notifica  degli  elementi  imposti  dagli  artt.  145,  138  e  139  c.p.c..  La  stessa  Commissione  ha  anche  evidenziato  che  la  inidoneita'  della  procedura  di  notifica  non  avrebbe  potuto  essere  avanzata  in  occasione  della  notifica  della  cartella  esattoriale  “in  quanto  i  vizi  di  notifica  dell’atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validita'”.
L’Agenzia ricorrente ha affidato il ricorso a quattro motivi di impugnazione.
La contribuente non si e' costituita.
Il  ricorso  –  ai  sensi  dell’art.  380-bis  c.p.c.  assegnato  allo  scrivente  relatore  –  puo'  essere  definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso (rubricato come “Violazione o falsa applicazione degli art. 19  terzo  comma  e  art.  21  primo  comma  DLgs.  31.12.1992 n.  546,  in  relazione  all’art.  360  comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”, assistito da idoneo quesito) appare piu' liquido rispetto agli altri,  fondato e da accogliersi.
Ed  invero,  l’Agenzia  lamenta  correttamente che  il  giudice  di  appello  (che  pure  era  stato  richiesto di pronunciarsi sul punto, come si desume da quanto dianzi riferito a proposito  della motivazione della sentenza impugnata) ha omesso di rilevare che – pur dandosi per  presupposto  come  inidonea  la  procedura  di  notifica dell’avviso  di  accertamento  –  quest’ultimo avrebbe dovuto essere comunque impugnato unitamente alla consequenziale  cartella  di  pagamento,  in  applicazione  della  disciplina  di  legge  degli  artt.  19  e  21  sopra  richiamati.
Sul  punto  bastera'  menzionare  il  costante  indirizzo di  questa  Corte,  sia  pure  dettato  in  materia  di  avviso  di  mora  ma  estensibile  ad  ogni  fattispecie  di  correlazione  tra  atto  presupposto  ed  atto  consequenziale”.  In  tema  di  riscossione  delle  imposte,  l’avviso  di  mora assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere  necessario,  consiste  nell’accertare  il  mancato  pagamento  del  debito  tributario  e  nell’intimare  al  contribuente  l’effettuazione  del  versamento  dovuto  entro  un  termine  ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
La seconda funzione e' eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza  del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato  preceduto  dalla  regolare  notifica  dell’avviso  di  accertamento  o  di  liquidazione  o  della  cartella esattoriale.
Pertanto  il  contribuente  il  quale  lamenti  che  la  notificazione  dell’avviso  di  mora  non  sia  stata  preceduta  dalla  regolare  notificazione  degli  atti  di  imposizione,  ha  l’onere  di  impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non  notificatigli.
In  difetto,  egli  decade  non  solo  dal  potere  di  impugnare  i  suddetti  provvedimenti,  ma  decade  altresi'  dal  potere  di  impugnare  i  successivi  avvisi  di  mora  di  identico  contenuto  emessi  dall’amministrazione  al  fine  di  sanare  la  sopravvenuta  efficacia  del  primo,  per  mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13483  del 08/06/2007).
Non  vi  e'  dubbio  percio'  che  sia  oggetto  di  erronea  applicazione  della  disciplina  qui  valorizzata  il  contrario  convincimento  del  giudice di  appello,  il  quale  avrebbe  quindi  dovuto rilevare la definitivita' del provvedimento impositivo impugnato e disattendere il  ricorso.
A tanto puo' ora provvedere questa Corte, non apparendo necessari ulteriori accertamenti  di merito.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta  fondatezza.
Roma, 30 settembre 2011.
- che la relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle  parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, ne' memorie;
- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in  fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
- che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
PQM

 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara  inammissibile il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna  la  parte  contribuente  a  rifondere  le  spese  di  lite di  questo  grado,  liquidate  in  €  3.500,00  oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
 


2012-05-16 Segnalato da Spataro Cassazione








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