Contenzioso tributario –Riscossione . Impugnazione della cartella non preceduta da atto presupposto – Nullità – Litisconsorzio tra agente di riscossione e ente impositore – Esclusione.
abstract: Ordinanza Cassazione 2.2.2012 n. 1532
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Cartella Cartella di pagamento Accertamento Atto presupposto Nullità Litisconsorzio
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L’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto comporta la nullità della relativa cartella di pagamento.
Allorché il contribuente impugni la cartella di pagamento rilevandone la nullità in quanto non preceduta dalla notifica dell’atto impositivo presupposto, la relativa azione può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.
2012-02-22 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Cartella Cartella di pagamento Accertamento Atto presupposto Nullità Litisconsorzio
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