Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione – Fermo amministrativo – Preavviso – Intimazione ex art. 50 DPR n.602/1973 – Necessità – Esclusione


2012-01-23
abstract: Ordinanza Cassazione Trib. 5.12.2011 n. 26052

Segnalato da Franco Ionadi


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   Il preavviso di fermo amministrativo  (come il fermo stesso), non è atto dell’esecuzione, ma atto funzionale all’esecuzione, in quanto riferibile a procedura diversa dall’esecuzione forzata ed estraneo ad essa. Pertanto, in materia di fermo amministrativo ex art. 86 DPR n. 602/1973, non è applicabile l’art. 50 stesso decreto che prevede l’obbligo della intimazione di pagamento ove il fermo stesso scaturisca da cartelle notificate da oltre un anno, giacché tale ultima norma si applica solo agli atti di esecuzione veri e propri.

 (Massima a cura di Ricercagiuridica) 

  La pronuncia interviene in una materia delicata, considerato che lo strumento cautelare del fermo amministrativo è usato e abusato dall’agente di riscossione: tant’è che, come spesso ci informa la stampa, esso è stato utilizzato per debiti di importo irrisorio, o addirittura per debiti pagati o anche in (devastante) combinazione con altri strumenti cautelari (ipoteca legale)  o esecutivi (pignoramento). Per il che si è formato un orientamento, nella giurisprudenza di merito, volto a sanzionare con la nullità l’adozione del fermo amministrativo ove non preceduto dalla intimazione ex art. 50: il tutto nel contesto di un rapporto di forze, tra contribuente e agente di riscossione, smisuratamente a favore del secondo e che, proprio per questo, si è spesso tradotto in un incontrollato abuso, da parte dell’agente,  degli strumenti legali predisposti dal legislatore. A ben guardare, da un lato il tentativo della giurisprudenza di merito di porre un freno alla pervicacia esattiva e, dall’altro, gli attentati all’agente di riscossione, di cui negli ultimi tempi ci riferisce la stampa, sono il sintomo chiaro ed inequivocabile di uno strapotere ignorato dal legislatore e sottovalutato dalla Suprema Corte, così attenta, peraltro,  a teorizzare negli ultimi anni il concetto di “abuso del diritto”.  

   Proprio per questo, la decisione in commento appare scarsamente e malamente motivata, tenuto conto della particolare materia in cui essa va a incidere e della non trascurabile circostanza che essa decisione è destinata a rinforzare, di fatto, lo strapotere dell’esattore.

   Di essa pronuncia, due aspetti ci lasciano perplessi. Il primo riguarda l’assunta centralità del preavviso di fermo rispetto al fermo stesso. Le pronunce richiamate nell’ordinanza in commento, così come l’ordinanza stessa, finiscono per sminuire la portata dell’intimazione ex art. 50, ossia di un atto espressamente previsto dal legislatore, facendo leva su un altro atto, per l’appunto, il preavviso, non previsto da alcuna norma di legge, ma di pura creazione della prassi amministrativa e certamente e oggettivamente non sovrapponibile al primo, né ad esso equipollente.

    Il secondo aspetto presenta implicazioni più gravi. Quando la Corte afferma che il fermo amministrativo non è atto dell’esecuzione ma riferibile a procedura diversa dall’esecuzione ed estranea ad essa o addirittura “alternativa” ad essa (ordinanza n  14831/2008), omettendo persino di definire i connotati di una siffatta ipotetica procedura “alternativa”, di fatto, finisce per legittimare l’uso intimidatorio, e perciò l’abuso, dello strumento del fermo. Che significa, infatti, parlare di procedura “alternativa” all’espropriazione o, comunque, estranea ad essa?  Si è, per caso, di fronte a una qualificazione del fermo in termini di sanzione impropria?  Oppure si è alle soglie di una – sia pur di fato – legittimazione dell’uso del fermo fine a se stesso?

   Nell’attesa che la Suprema Corte ci illumini su questi aspetti,  ci si augura che i giudici di merito non si discostino dall’orientamento maggioritario seguito sin qui e che ha fatto da freno all’abuso del diritto dell’agente di riscossione.    

Franco Ionadi


2012-01-23 Segnalato da Franco Ionadi








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