Penale tributario – Poteri del giudice penale - Accertamento dei reati tributari – Quantificazione del tributo evaso – Presunzioni tributarie – Inutilizzabilità
abstract: Sentenza Cassazione Penale sez. 3’, 25.11.2011 n. 43695 - Le presunzioni tributarie non valgono nel processo penale
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Processo penale Reati tributari Penale tributario Accertamento induttivo Presunzioni Presunzioni tributarie Verifiche bancarie Indagini finanziarie Conto corrente
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Il concreto accertamento della sussistenza dei reati di cui all’imputazione provvisoria (nella specie, reati di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 74/2000), deve avvenire non già in sede di riesame del decreto di sequestro per equivalente, bensì nel giudizio di merito, il cui giudice dovrà determinare incidentalmente l’ammontare dell’imposta evasa, anche ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge. A tal fine, il giudice non potrà valersi esclusivamente della presunzione tributaria di cui all’art. 32 DPR n. 600/1973, secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell’azienda.
(Massima a cura di Ricercagiuridica)La sentenza si inserisce nel solco già tracciato dalla Suprema Corte con le sentenze
nn. 5490/2008 e 21213/2008, entrambe ferme sul principio per cui, ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
La citata decisione n. 5490/08 soggiunge che il giudice penale, ai fini dell’accertamento incidentale di tributo evaso, può utilizzare anche presunzioni di fatto e deve tenere in debito conto i costi fiscalmente detraibili dell’azienda, restando a carico dell’imputato il relativo onere dimostrativo.
La sentenza n. 21213/08 precisa che il tributo dovuto, il cui accertamento incidentale spetta al giudice penale, “…va correlato al risultato economico conseguito e deve essere determinato - sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale - dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formali che caratterizzano l'ordinamento tributario…”.
Franco Ionadi
2012-01-23 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Processo penale Reati tributari Penale tributario Accertamento induttivo Presunzioni Presunzioni tributarie Verifiche bancarie Indagini finanziarie Conto corrente

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