Penale tributario - Modifiche introdotte dal DL n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011
abstract: Il testo degli articoli del D. Lgs. n. 74/2000 come modificati dal DL n. 138/2011. In più link alla relazione dell'ufficio el Massimario della Cassazione sulla intervenuta modifica.
Segnalato da Franco Ionadi Attualità Normativa Cassazione Penale tributario Reati fiscali Dichiarazione fraudolenta Dichiarazione infedele Fatture fittizie Fatture false Sospensione condizionale Omessa dichiarazione Prescrizione Relazione
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Art. 2.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono
detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione
finanziaria.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
Art. 3.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne
l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, ((a euro trentamila));
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e'
superiore ((a euro un milione)).
Art. 4.
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, ((a euro cinquantamila));
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e'
superiore ((a euro due milioni)).
Art. 5.
Omessa dichiarazione
1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte ((a euro trentamila)).
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto.
Art. 8.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma
1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per
operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
Art. 12.
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto
importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza
in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non
superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di
commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del
codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3
e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo
che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.
((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro)).
Art. 13.
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono
diminuite fino ((ad un terzo)) e non si applicano le pene accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni
amministrative previste per la violazione delle norme tributarie,
sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma
1.
((2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2)).
Art. 17.
Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente
decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo
160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di
accertamento delle relative violazioni.
((1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo)).
2011-10-18 Segnalato da Franco Ionadi Attualità Normativa Cassazione Penale tributario Reati fiscali Dichiarazione fraudolenta Dichiarazione infedele Fatture fittizie Fatture false Sospensione condizionale Omessa dichiarazione Prescrizione Relazione

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