Ritardato pagamento condono - Cassazione 20461 del 2011
| | 2011-10-20
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abstract: "la norma, pertanto, prevede una ipotesi peculiare di "condono" e subordina il godimento del beneficio dell'esonero dalle sanzioni, oltre che alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa, al pagamento delle imposte -dichiarate e non versate- entro termini precisi, i quali debbono qualificarsi perentori, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, in quanto la loro osservanza è posta dalla norma quale specifica condizione per la produzione dell'effetto agevolativo (art. 62 bis della legge 30 dicembre 1991, n. 413, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell'obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l'omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all'ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata" (Corte cass. 1124/2006 cit.). Segnalato da Spataro Cassazione Condono Iva Ritardato Versamento
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