Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Il valore normativo delle Circolari Ministeriali in materia di diritto tributario - Cass. 6056 del 2011


2011-04-08
abstract: Il valore normativo delle Circolari Ministeriali in materia di diritto tributario - (Cass. Civ., Sez. Tributaria, 15 marzo 2011, n 6056. Avv. Rosario Stilo Studio: Via Alfonso Menichini n. 1 – 88100 Catanzaro

Segnalato da Avv. Rosario Stilo Avv. Rosario Stilo


I

Il valore normativo delle Circolari Ministeriali in materia di diritto tributario - Cass. 6056 del 2011

Avv. Rosario Stilo

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La Corte di Cassazione, con una non recentissima pronuncia (Cass. Civ., Sez. Tributaria, 15 marzo 2011, n 6056,) ha enunciato un principio di diritto assolutamente importante: “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi”.

La sentenza, “alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n, 2133 del 14/02/2002) secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento.” 

La disposizione di cui al provvedimento de quo si basa, fra l'altro, su di un principio generale contenuto all'art. 10 della Legge 212/2000, meglio nota come “Statuto del Contribuente”, laddove, siccome rubricato “Tutela dell'affidamento e della buona fede” stabilisce che: “Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.”

 Per quanto conferma la Cassazione con la citata sentenza è legittima, da parte del contribuente chiamato a pagare delle sanzioni per come sopra determinate, la opposizione e ciò nel caso di intervenuta modifica della disciplina per il mezzo di una nuova circolare che integra/sostituisce la previgente.

Segue testo della sentenza.

 

Avv. Rosario Stilo

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA                          

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            

...

Agenzia  delle  Entrate, in persona del legale rapp.te  pro  tempore,  domiciliata  in  Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso  l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;                                                        - ricorrente - 

                               contro  

Alfa  di  ... s.n.c.,  in  persona  del  legale rapp.te pro tempore; - intimata -  

per   la  cassazione  della  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale della Campania n. 53/2007/1 depositata il 26/2/2007;  Udita  la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  del  giorno 9/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;  viste  le  richieste  del P.M., in persona dei Sostituto  Procuratore  Generale, Dott. FUCCI, che ha concluso aderendo alla relazione. 

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Alfa di ... s.n.c. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli n. 147/44/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. (...) relativo agli anni 2001-2003, indebitamente utilizzato per incremento occupazionale. La CTR riteneva la illegittimità del provvedimento dell'Ufficio e la correttezza dell'operato della contribuente nell'attenersi a quanto disposto dall'Amministrazione con circolare 18/4/2001, aveva ritenuto spettantegli un ulteriore credito di imposta per l'assunzione di un lavoratore avvenuta il 25/10/2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del ...

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 448 del 1998, art. 4 con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto spettanti alla Alfa s.n.c. i benefici di cui all'art. 7 cit., sulla base della circolare del 18/4/2001. La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n, 2133 del 14/02/2002) secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 cit. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Il disposto dell'art. 7, comma 10 si applicherebbe limitatamente alle assunzioni successive al 1/1/2001.

La censura è fondata alla luce del disposto testuale dell'art. 7 cit., comma 10, secondo cui: Le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 4, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Alfa s.n.c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. (...) relativo agli anni 2001-2003.

La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Alfa di ... s.n.c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta n. (...) relativo agli anni 2001-2003, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2011


 


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2011-04-08 Segnalato da Avv. Rosario Stilo Avv. Rosario Stilo








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