Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



L'impugnabilità dell'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente di riscossione.


2011-03-04
abstract: Cassazione civile, sez. Tributaria, 19-01-2010, n. 724

Segnalato da Avv. Rosario Stilo Avv. Rosario Stilo


L

La Corte di Cassazione, con una non recente ma -di certo- innovativa pronuncia, ha enunciato un principio di diritto assolutamente nuovo: l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Sul punto sono sorti numerosi dibattiti ma, è evidente, la sentenza n. 724 del 19 gennaio 2010 non lascia granché spazio ad interpretazioni sul suo contenuto. Nel testo, infatti, si legge che “In tema di contenzioso tributario, anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria, costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546.”.

In un certo senso il dispositivo dovrà essere inserito nel quadro normativo a disciplina del contenzioso tributario medesimo e, appunto, è da fare presente che la cartella di pagamento ha lo scopo di fornire informazioni essenziali al contribuente con riferimento ad una certa pretesa tributaria. É atto predisposto dall'Agente parimenti alla cartella che consente al contribuente, specialmente a quello cui non sia mai stato notificato nulla (caso non infrequente), di poter avere conoscenza del ruolo e a potersi eventualmente regolare se pagare ovvero opporsi.

In conclusione la sentenza n. 724 del 19 gennaio 2010 è senz'altro importante dal momento che porta, almeno l'autore, a riflettere sul valore dell'estratto di ruolo.

Atto che, di fatto, viene sovente usato usato come un vero e proprio "surrogato" della cartella di pagamento, salvo che l'Agente non disponga di copia ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 602/73, ovvero come produzione di prova nonché base per porre in essere atti in genere processuali e/o cautelari.

Per quanto evincibile dalla giurisprudenza citata il contribuente, specialmente quello al quale non sia stata notificata la cartella di pagamento, potrà comunque predisporre idonea tutela mediante l'impugnazione del medesimo ruolo, sebbene conosciuto per il mezzo dell'estratto.

Avv. Rosario Stilo

Studio: Via Alfonso Menichini n. 1 - 88100 Catanzaro fax: 0961/743065

sito: www.studiolegalestilo.com skype: avv.stilo email: avv.rosariostilo@ymail.com

 

Cassazione civile, sez. Tributaria, 19-01-2010, n. 724 


CONSIDERATO IN FATTO quanto segue;
In data 28.11.2000 veniva notificato ai soci della A. B. S.n.c. l'estratto ruolo n. partita (OMISSIS) relativo a ritenute alla fonte per l'anno 1992.
Avverso il suddetto estratto ruolo la societa' proponeva ricorso lamentando l'illegittimita' della notifica dell'iscrizione a ruolo in quanto non effettuata secondo la procedura prevista dalla legge ed in particolare per l'omessa notifica della cartella di pagamento. Veniva inoltre rilevato la nullita' dell'atto impugnato per inesistenza dei requisiti essenziali e carenza di motivazione, nonche' la tardivita' dello stesso perche' notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.
Si costituiva in giudizio l'ESATRI S.p.A. eccependo di avere notificato la cartella recante l'iscrizione a ruolo oggetto dell'impugnazione il 21.9.1998. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando la nullita' dell'atto per difetto di notifica dell'atto principale, e respingendo quindi le eccezioni di controparte circa l'avvenuta previa notifica della cartella di pagamento in quanto l'ESATRI aveva prodotto la fotocopia della cartella mancante, pero', delle firme sia del notificatore sia del consegnatario; rilevando, inoltre, che la cartella era stata notificata in via dei (OMISSIS), anziche' presso la sede sociale di (OMISSIS).
La suddetta sentenza veniva appellata presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano dall'Agenzia delle Entrate di Milano, sostenendo l'improcedibilita' del ricorso per inosservanza della procedura prevista dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 e l'inammissibilita' dello stesso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
Nessuna impugnazione veniva proposta dall'ESATRI S.p.A. la quale prestava acquiescenza alla decisione del giudice di primo grado.
La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza oggetto del presente ricorso rigettava l'appello.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi che verranno di seguito esaminati.
Con il primo motivo l'Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3 in base in quanto la suddetta norma non consentirebbe l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Il motivo e' infondato.
Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 prevede l'impugnazione sia della cartella che del ruolo.
Tale precisazione rende del tutto evidente che l'impugnazione e' ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non e' che una riproduzione di una parte del ruolo.
Peraltro come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: "In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo formato ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 7 e' proposto inviando preventivamente l'originale al centro di servizio e depositando un altro esemplare nella segreteria della commissione tributaria. L'invio dell'originale ha una funzione meramente deflattiva del contenzioso, e non anche di tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza dell'ammissibilita' del ricorso, tempestivamente notificato all'Ufficio, pur in mancanza di tale adempimento preventivo" (Cass. 31.03.2008 n. 8206).
Inoltre costituisce circostanza pacifica e comunque non contestata dal ricorrente che la notifica della cartella esattoriale e' stata dichiarata nulla sia dai giudici di prime cure che dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza delle firme sia del messo notificatore che del consegnatario.
Al riguardo e' stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte: "In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto consequenziale notificato. 
Poiche' tale nullita' puo' essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere i vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spettera' al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovra' verificare sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullita' dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra' riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa", (Cass. SS.U. 4.3.2008 n. 5791).
Il secondo motivo si basa esclusivamente sulla ritenuta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10.
Violazione che viceversa e' insussistente sulla base della sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Attesa la natura del contenzioso sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.


Link: http://www.studiolegalestilo.com


2011-03-04 Segnalato da Avv. Rosario Stilo Avv. Rosario Stilo








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -