Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Cassazione n. 21059 del 8.10.2007 avviso e costituzione nel processo tributario


2011-02-01
abstract: Ringrazio l'avv. Rosario Stilo della cortese segnalazione della pronuncia che segnaliamo: Corte di cassazione Sezione tributaria Sentenza 8 ottobre 2007, n. 21059. Personalmente raccomando la lettura del sito eius.it, al link sotto indicato, dal quale la sentenza e' tratta, al link indicato.

Segnalato da Spataro Eius


F

FATTO
 
La controversia concerne l'impugnazione, con separati ricorsi, degli avvisi di accertamento per Irpeg ed Ilor relativamente agli anni 1993, 1994 e 1995, notificati ai contribuenti (Circolo Arci e relativi soci) dall'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Verona a seguito di verifica della Guardia di Finanza e fondati sostanzialmente sul presupposto che il Circolo non avesse svolto per gli anni in questione una attività senza fine di lucro ma attività di natura commerciale svolta in forma societaria dai contribuenti medesimi.

La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva. La decisione veniva riformata in appello, con la sentenza in epigrafe avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione con sette motivi. Gli intimati Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate non si sono costituiti.
 
DIRITTO
 
Assume valore assorbente il primo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, 61, 31 e 23, nonché degli artt. 101, 152, 156 c.p.c., per omessa comunicazione alle parti appellate, costituite oltre il termine di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, dell'avviso di trattazione della causa avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, nonché violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., e del diritto di difesa in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost.

Il motivo è fondato.

Dalla verifica degli atti, consentita a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, emerge che agli attuali ricorrenti (parte appellata nel giudizio di merito a quo) non è stata comunicata l'udienza di trattazione innanzi al Giudice d'appello.

Il problema che si pone è se la mancata comunicazione sia stata legittima in ragione della tardiva costituzione in giudizio della parte appellata, stante il disposto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, che prevede la comunicazione de qua nei confronti delle "parti costituite", ove si ritenesse che in tale definizione non possa rientrare la parte che si sia costituita oltre i termini previsti dal combinato disposto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 1, e art. 23, comma 1.

Orbene, deve rilevarsi in proposito che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che il Collegio ritiene di dover condividere e confermare, secondo il quale la tardività della costituzione in giudizio del resistente - disciplinata dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 54 - non comporta, sia in base alle norme indicate, sia alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile (alle quali rinvia l'art. 1 del citato d.lgs.), alcun tipo di nullità, stanti la mancata previsione di simile sanzione ed il principio di tassativita delle relative cause, ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 21212/2004).

Certamente, quindi, la tardiva costituzione non può avere come conseguenza la esclusione dal diritto ad essere destinatario della comunicazione dell'udienza di trattazione, salvo nel caso in cui detta costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale l'avviso di trattazione sia già stato inoltrato. Nel caso di specie non è così.

La costituzione della parte appellata è avvenuta il giorno 9 novembre 1999, come risulta dalla ricevuta del deposito delle controdeduzioni nella Cancelleria della Commissione Tributaria Regionale di Venezia. L'avviso di trattazione risulta emesso il 10 novembre 1999 (e poi ricevuto dall'Ufficio delle Entrate di Verona 2, unico destinatario dello stesso, il giorno 16 novembre), in data, quindi, successiva (sia pure di un solo giorno) a quella di costituzione della parte appellata, che aveva pieno titolo ad esserne destinataria. L'aver omesso l'avviso comporta la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (v. Cass. 11014/2003).

Sicché deve essere affermato il seguente principio di diritto: nel processo tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale e dall'art. 54 del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale non comporta la legittima esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell'avviso di trattazione previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo nel caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L'omissione dell'avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell'inderogabile principio del contraddittorio.

Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.


Link: http://www.eius.it/giurisprudenza/2007/130.asp


2011-02-01 Segnalato da Spataro Eius








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