Prima casa – Agevolazioni fiscali – Requisito della non disponibilità di altri aloggi nel comune – Fattispecie.
abstract: Sentenza Cassazione 8.1.2011 n. 100
Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Agevolazioni fiscalil Prima casa Residenza
I
In tema di benefici fiscali per l’acquisto di immobile da destinare a prima casa, il requisito della non possidenza di altri immobili nel comune di residenza va inteso in senso soggettivo e non meramente oggettivo, in modo tale da ritenere meritevole dell’agevolazione anche quel contribuente già in possesso di una unità abitativa la quale, per le proprie caratteristiche, sia inidonea a sopperire ai bisogni abitativi edl nucleo familiare.
2011-01-29 Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Agevolazioni fiscalil Prima casa Residenza

|