Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



No agli studi di settore per le famiglie: strumento astruso che penalizza le scuole private e le spese di manutenzione


2010-06-03
abstract: SICILIOTTI:"SI' AL REDDITOMETRO,NO A UNA SORTA DI STUDI DI SETTORE PER FAMIGLIE"
Dopo le anticipazioni di stampa dei giorni scorsi, il presidente dei commercialisti lancia l'allarme sul nuovo redditometro. "Si rischia di snaturarlo e di condannarlo al fallimento"

Segnalato da Spataro Cncdec


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"In particolare, secondo i commercialisti, non convince l’ipotesi che, per il calcolo del reddito presunto da redditometro, possano venire applicati “coefficienti di trasformazione” anche per le spese di natura monetaria, sulla base di valutazioni concernenti la natura più o meno voluttuaria della spesa, la composizione del nucleo familiare e la sua collocazione geografica.

 

A titolo di esempio, 100 euro spesi per una beauty farm potrebbero implicare non 100, bensì 200, 300 o 400 euro di reddito presunto, a seconda dei casi."

 

Il motivo e' semplice:

 

 

"Da questo punto di vista, anche la scelta del legislatore di abbassare dal 25% al 20% lo scostamento reddituale che rende applicabile la presunzione, rendendo per altro sufficiente lo scostamento su un solo anno (e non più su almeno due), testimonia, per i commercialisti, “come una volta ancora il bisogno di gettito dell’Erario stia prevalendo sulla lucidità”."

 

SIamo al di fuori di ogni legalita'. La spese per una scuola privata, le spese condominiali, la ristrutturazione di casa vengono valutate con criteri non reali: la famiglia che si indebita per mandare i figli in scuole private o che provvede alla manutenzione di un immobile non mantenuto per decine di anni sara' sanzionata.

 

Ed e' solo l'inizio. Nel silenzio della stampa. 

 

"Art. 22  (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 

 

1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico   al   contesto

socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo

piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche

mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto

per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di

dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e

ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 

"L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate  dai  commi

precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente

il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di

qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la

prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi

da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi

esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,

comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 

La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'   fondata   sul

contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva

individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di

contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e

dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero

dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale

con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il

contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 

 

La  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai

precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo

accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 

 

L'ufficio che  procede  alla  determinazione  sintetica  del  reddito

complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di

persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie

rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il

procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5

del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218.  Dal   reddito

complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i  soli  oneri

previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri  sostenuti

dal contribuente, le detrazioni  dall'imposta  lorda  previste  dalla

legge.".  


Link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?i


2010-06-03 Segnalato da Spataro Cncdec








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