2010-06-03
abstract: SICILIOTTI:"SI' AL REDDITOMETRO,NO A UNA SORTA DI STUDI DI SETTORE PER FAMIGLIE"
Dopo le anticipazioni di stampa dei giorni scorsi, il presidente dei commercialisti lancia l'allarme sul nuovo redditometro. "Si rischia di snaturarlo e di condannarlo al fallimento" Segnalato da Spataro Cncdec Tributario Studi di settore Redditometro Famiglie
&
Il motivo e' semplice:
"Da questo punto di vista, anche la scelta del legislatore di abbassare dal 25% al 20% lo scostamento reddituale che rende applicabile la presunzione, rendendo per altro sufficiente lo scostamento su un solo anno (e non più su almeno due), testimonia, per i commercialisti, “come una volta ancora il bisogno di gettito dell’Erario stia prevalendo sulla lucidità”."
"Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla
legge.".