Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Tributi in genere - Prescrizione e decadenza – Tributi locali – Applicabilità del termine prescrizionale breve quinquennale


2010-04-10
abstract: Sentenza Cassazione 23.2.2010 n. 4283

Segnalato da Franco Ionadi


I

In tema di prescrizione del diritto dell’amministrazione al pagamento dei tributi, le imposte e le tasse locali (TARSU, Pubblicità, depurazione, TOSAP, contributi consortili) soggiacciono al termine prescrizionale breve di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ. (fattispecie in cui la Corte ha accolto nel merito il ricorso introduttivo del contribuente che aveva invocato la nullità degli avvisi di mora notificati dal comune dopo che era inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione).  

 TESTO SENTENZAIn data 17 giugno 2002 il Comune di Nocera Inferiore ed il Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese-nocerino, quali enti impositori, e l’E.TR. Esazione Tributi s.p.a., quale concessionario del servizio di riscossione, notificavano a C.G. tre avvisi di mora, relativi a tributi locali (tassa smaltimento rifiuto solidi urbani, tributo per occupazione di aree pubbliche e passi carrabili, contributi per consorzio di bonifica) afferenti gli anni 1991, 1992, 1993, 1995 e 1996.
Avverso gli avvisi proponeva ricorso il contribuente sul rilievo che ai tributi in questione era applicabile la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2248 c.c., n. 4, il cui termine, decorrente dalla notifica delle relative cartelle esattoriali, era già decorso, con conseguente estinzione dei crediti di cui si chiedeva il pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno respingeva il ricorso, ritenendo che ai crediti citati fosse applicabile la prescrizione decennale.
Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 110/5/04 in data 24-5-04, depositata il 7-6-04, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con due motivi.
Gli enti intimati non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., e della norme relative alla prescrizione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Commissione ritenuto applicabile ai tributi menzionati negli avvisi di mora la ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c..
Osserva a tale proposito che i tributi di cui trattasi hanno natura giuridica di obbligazione ad esecuzione periodica comportante una serie di atti di esecuzione distribuiti nel tempo in maniera ricorrente e saltuaria, ed inoltre che il pagamento dei medesimi è frazionato nel corso dell’anno. Ricorre quindi, ad avviso del ricorrente, la ipotesi di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, che prevede una prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Rileva che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ad autonome le une dalle altre.
Cita a sostegno del proprio assunto una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. 3ª, 27-1-1984, n. 1421) e giurisprudenza di merito. Rileva che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione della avvenuta notifica o l’avviso del ricevimento, disposizione che avvalora in via presuntiva la tesi di una prescrizione quinquennale della pretesa impositiva fatta valere con la cartella.
Con il secondo motivo, inserito nella narrativa del primo ma avente valore autonomo, censura per violazione di legge la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante la mancanza di sottoscrizione degli avvisi di mora. Sostiene infatti il ricorrente che la censura dallo stesso esposta in sede di appello non poneva in dubbio la autenticità degli avvisi, come ha ritenuto la Commissione, ma concerneva la completezza dell’atto amministrativo, in quanto il concessionario della riscossione deve ritenersi un organo indiretto della Pubblica Amministrazione; pertanto la sottoscrizione dell’atto da parte del concessionario comporta una assunzione di responsabilità da parte dello stesso, con la conseguenza, ad avviso del ricorrente, che la assenza di sottoscrizione rende l’atto incompleto e quindi inesistente.
Prendendo in esame per ragioni di priorità logica il secondo rilievo, che postula la nullità degli avvisi impugnati, deve rilevarsene la infondatezza. Premesso infatti che per consolidata giurisprudenza della Corte la mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente della cartella di pagamento o, come nella specie, di un avviso di mora, non comporta la invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di un sigillo o di una firma leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (v. per tutte Cass. n. 4757 del 2009) e che la esistenza di tale inequivoca riferibilità degli avvisi all’ente abilitato ad emetterli non è posta in dubbio dal ricorrente, la carenza di sottoscrizione è irrilevante anche sotto lo specifico profilo evocato dallo stesso.
Posto invero che l’atto anche privo della sottoscrizione è valido per quanto sopra si è detto, la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione né del potere del concessionario, che dipende dal rapporto “a monte” con l’ente impositore, né della responsabilità in ordine alla emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette a prescindere dalla identità del funzionario che materialmente lo esegue, né, a fortiori, delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto.
È invece fondato il motivo principale.
A tale proposito la sentenza impugnata ha ritenuto che “le tasse iscritte a ruolo non sono obbligazioni periodiche o di durata in quanto sono obbligazioni autonome che si definiscono anno per anno e gli importi possono essere diversi per ciascuna annualità a seconda della variazione della causa debendi che è invece unica e continuativa per le obbligazioni di durata”.
L’assunto, in sé generico perché fondato su criteri astratti che prescindono da un esame della natura delle obbligazioni di pagamento di cui è causa, non può essere condiviso.
Premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell’art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l’altro “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi”.
Può osservarsi a tale proposito in via preliminare che non è revocabile in dubbio che i pagamenti dei tributi locali di cui si tratta hanno cadenza annuale od in termini più brevi, in ragione di mesi, con ciò rientrando, sotto il profilo testuale, nella disposizione in parola.
Tale requisito non è però sufficiente.
Infatti, la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003. Cass. S.U. n. 10955 del 2002) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche “uno actu” con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993).
In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
In applicazione di tale principio, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico nel senso che consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennale (ad es. vendita di un bene con pagamento rateale del prezzo).
Sotto diverso profilo, ovvero per la mancanza di una “causa debendi” continuativa, è stato esclusa la applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. (v. Cass. n. 2941 del 2007).
È invece non contestato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, da parte di ente pubblico, o della fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune od ente preposto è soggetto a prescrizione breve, in quanto viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all’anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configurando una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa petendi” di tipo continuativo (v. Cass. n. 6209 del 2009).
Venendo ora all’esame della fattispecie concreta alla stregua dei criteri sopra enunciati, si ritiene non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.
Invero, in tutti i casi considerati, l’utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall’utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, né nell’entità, né nella durata.
Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l’importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente.
In sostanza, quindi, la ipotesi considerata è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche od idriche, sopra menzionati, con l’unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto, i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito dal contribuente od alla entità dei consumi dello stesso.
Peraltro, la osservazione del ricorrente relativa all’obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per cinque anni, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per quanto di rilevanza contenuta, può essere assunta come indizio di una presunzione del legislatore di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, fra cui rientrano quelli oggi considerati.
Ne consegue che, contrariamente all’assunto della CTR, i tributi in oggetto sono sottoposti alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Attese le indubbie difficoltà interpretative della questione trattata, si ritiene equa una compensazione della spese di questa fase e delle precedenti di merito.

P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.


2010-04-10 Segnalato da Franco Ionadi








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