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Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate Fatturazione elettronica Sostitutiva Agenzia delle entrate D Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Consulenza giuridica Associazione e Ordini Professionali – D.M. 23 gennaio 2004 e fatturazione elettronica – risposta a quesiti.
Per chiarezza espositiva, nel prosieguo saranno esposti i quesiti e le relative soluzioni prospettate da Assinform, seguendo l’ordine dell’istanza, mentre nella parte relativa al “Parere dell’Agenzia delle entrate” si dara' conto dell’interpretazione dell’Agenzia sempre seguendo l’ordine di esposizione dell’istanza. 1) Riferimento temporale per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari L’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004 (d’ora innanzi per brevita' D.M.) prevede che i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie siano emessi con il riferimento temporale, che ha la funzione di attestare la data di formazione del documento. 1) Riferimento temporale per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari Il riferimento temporale, secondo quanto espressamente stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M., assolve la funzione di attestare la data del documento informatico rilevante ai fini tributari. Non essendo intervenute successivamente modifiche normative non puo' che ribadirsi l’orientamento interpretativo gia' espresso.
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