Sentenza Cassazione 20.3.2009 n. 6836
abstract: Accessi ispezioni e verifiche - Accesso domiciliare - Autorizzazione - Motivazione - NecessitÃ
Contenzioso tributario - Poteri e doveri del giudice - Autorizzazione del PM all'accesso domiciliare - Delibazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e della correttezza in diritto del loro apprezzamento
Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Verifiche Accesso Ispezione Controllo Acceso domiciliare Autorizzazione del PM
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In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, l'autorizzazione del PM all'accesso domiciliare deve contenere una motivazione - anche per relationem - dalla quale risulti l'avvenuta delibazione della sussistenza dei requisiti e, in particolare, dei gravi indizi di evasione fiscale, non essendo sufficiente il mero e generico richiamo alla necessità di verrifica della corretta applicazione della normativa tributaria. Pertanto, in mancanza dei predetti requisiti, il provvedimento autorizzatorio deve ritenersi illegittimo.
TESTO SENTENZA
La prima doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo
della illegittimita' della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di
legge (art. 33 dpr n. 600/1973 e 52 dpr n. 633/1972), si fonda sulla
premessa che durante la verifica fiscale al (...) era stato eseguito un
accesso nella casa di abitazione di (...), socio non amministratore, con
acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del
Procuratore della Repubblica, privo dell'indicazione dei gravi indizi cui la
legge subordina l'autorizzazione, e senza che tali indizi risultassero nella
relativa richiesta di autorizzazione all'A.G. Cio' posto, cosi' continuano i
ricorrenti, ne sarebbe derivata l'illegittimita' dell'autorizzazione e
l'inutilizzabilita' degli elementi di prova illegittimamente acquisiti.
La censura merita di essere accolta. Al riguardo, torna utile premettere
che, in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore
della Repubblica all'accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA
dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema
di imposte dirette, in virtu' del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R
29 settembre 1973, n. 600) mira a conciliare la rilevanza che la Carta
Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della
Repubblica, la cui inviolabilita' e' espressamente riconosciuta dall'art. 14
co. 1 Cost con l'esigenza dell'acquisizione degli elementi di riscontro di
una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l'occultamento o la
distruzione.
Cio' comporta che il provvedimento di autorizzazione debba
necessariamente trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi
indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata
"ex ante" con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E
cio', a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che,
rispetto ai fine di acquisizione degli elementi probatori dell'evasione
fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto
attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero
terzo. Tale considerazione non e' di poco conto ove si consideri che, nel
caso di specie, la richiesta di autorizzazione della G.di F. non contiene
l'indicazione di fatti integranti "gravi indizi" di violazioni alle norme in
tema di Iva ed imposte dirette a carica del socio, non amministratore, (...)
leggendosi nella nota "che una verifica fiscale doveva essere eseguita nei
confronti della societa' della quale il predetto (...) era socio".
Deve aggiungersi che lo stesso provvedimento del Procuratore della
Repubblica non contiene l'indicazione dell'esistenza di gravi indizi di
violazione della legge fiscale limitandosi ad accennare che il motivo della
richiesta risiede nella necessita' di controllare il regolare assolvimento
della normativa in materia di Iva ed Imposte dirette. Tutto cio' premesso,
va considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno gia' avuto modo di
statuire che " il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto
impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite
mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica,
ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta
sul valore aggiunto - reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle
imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, ha il potere - dovere (in ossequio al canone
ermeneutico secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai
precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che
di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione - sia
pure concisa o "per relationem" mediante recepimento dei rilievi dell'organo
richiedente - circa il concorso di gravi indizi del verificarsi
dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del
relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui
l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria.
Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la
legittimita' dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di
informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della
pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove" (Sez.Un. 16424/02) Ne
consegue che in applicazione di questo principio il primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo, deve essere accolto e che la sentenza impugnata, che
ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa deve
essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato
esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va
rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvedera' anche in
ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e
cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad
altra Sezione della CTR Campania.
2009-04-20 Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Verifiche Accesso Ispezione Controllo Acceso domiciliare Autorizzazione del PM
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