Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Ritenuta d'acconto: si' allo scomputo anche senza certificazione


2009-03-31
abstract: Ok allo scomputo delle ritenute anche in assenza della certificazione dei sostituti

Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate


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Lo scomputo delle ritenute subite da professionisti ed imprenditori e' ammesso anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, a condizione che sia possibile comprovare l’importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione dell’apposita fattura e della documentazione rilasciata da banche e altri intermediari finanziari.

L’espressione “certificazioni richieste ai contribuenti”, richiamata in sede di controllo formale delle dichiarazioni - articolo 36-ter d.P.R. 600/73 -, si riferisce infatti non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta ma assume una portata piu' ampia, idonea quindi a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione 68/E, pubblicata oggi, fornisce un ampio ventaglio di chiarimenti sulla possibilita' di scomputare dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti, nei casi in cui professionisti e imprenditori non siano in condizione di esibire la prescritta certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta.

Nell’ipotesi in cui la fattura e la documentazione rilasciata da banche e intermediari finanziari siano prodotte in sede di controllo formale delle dichiarazioni, prosegue la risoluzione, sara' comunque necessario presentare in aggiunta a tali certificazioni una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - articolo 47 del d.P.R. 445/2000 - in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilita', che la documentazione prodotta e' riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

Il testo della risoluzione 68/E e' disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Risoluzioni e Circolari. Su FiscoOggi.it, sara' inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 19 marzo 2009


Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file


2009-03-31 Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate








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