Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Produzione in giudizio del processo verbale – Onere del ricorrente – Esclusione


2009-03-24
abstract: Sentenza Cassazione 10.2.2009 n. 3456

Segnalato da Franco Ionadi


I

In relazione agli  atti  impositivi notificati prima dell'entrata in vigore della L. n.  212  del  2000,  per i quali non era necessaria la contestuale notifica del p.v.c.  richiamato  in  motivazione,  il  contribuente  non  ha l'onere di produrre in  giudizio  il  p.v.c.  richiamato, trattandosi di adempimento che, anche in sede contenziosa, grava sull'ufficio.                             Testo sentenzaIl ricorso  e'  fondato  e  merita accoglimento, in relazione ai primi duemotivi di ricorso.                                                                Erroneamente i   giudici  di  merito  hanno  rigettato  il  ricorso  dellasocieta' sul duplice rilievo:                                                     a) che  la  parte ricorrente avesse l'obbligo di depositare, unitamente alricorso e  all'avviso  di  accertamento  impugnato,  anche  il p.v.c. al quale rinviava la  motivazione  dell'avviso  stesso,  in  quanto  si  trattava di un unico composito documento;                                                        b) che,  comunque,  la  mancata produzione del p.v.c., eventualmente anche in corso  di  giudizio,  comportava  la soccombenza della parte ricorrente, la quale in  tal  modo  non  aveva  offerto ai giudici gli elementi necessari per valutare la fondatezza del ricorso.                                               Preliminarmente, va  ricordato  che  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte, e'   legittima   la   motivazione   per   relationem  degli  avvisi  di accertamento notificati,  come  nella  specie,  prima  dell'entrata  in vigore della L.  n.  21  del  2000,  art.  7,  comma  1 (in forza del quale "Se nella motivazione si  fa  riferimento  ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama") (v. ex multis Cass. nn. 9220/2008, 2462/2007).      Questa prassi  giurisprudenziale,  pero',  affermatasi  prima  dell'entrata in vigore dello   statuto  del  contribuente,  nell'intento  di  semplificare  il lavoro degli   uffici   (evitando   laddove   possibile   un  lavoro  di  mera duplicazione di  atti),  non  puo'  ritorcersi  in danno dei contribuenti, sul piano sostanziale.  Ne'  altera la distribuzione del carico probatorio. Libero l'ufficio di  motivare  per  relationem,  ma  non  fino  al  punto  che poi il contribuente debba  provare  "accusa  e  difesa". In altri termini, la tecnica della redazione della motivazione non incide sull'onere della prova.          L'ufficio puo'  anche  motivare  in  maniera  indiretta,  ma  poi,  dinanzi al giudice, in  quanto  attore  in  senso  sostanziale, deve fornire la prova del proprio assunto.  Il  contribuente  ha  soltanto  l'onere di depositare l'atto impugnato, che  e'  appunto  l'avviso  di accertamento. Tanto piu' nel caso in cui, come  nella  specie,  il  contribuente  contesti  proprio la legittimita' della motivazione  per  relationem.  Non  gli  si puo' chiedere di produrre un atto del   quale  contesti  la  idoneita'  a  costituire  supporto  probatorio dell'avviso impugnato.  Peraltro,  con  la  entrata  in vigore della L. n. 212  del 2000,   art.   6,  comma  4,  l'amministrazione  non  puo'  pretendere  di accollare sul  contribuente  l'onere  di  produrre documenti in possesso della stessa amministrazione, nemmeno in sede contenziosa.                              In definitiva,   va   affermato  il  seguente  principio  di  diritto:  inrelazione agli  atti  impositivi notificati prima dell'entrata in vigore dellaL. n.  212  del  2000,  per i quali non era necessaria la contestuale notifica del p.v.c.  richiamato  in  motivazione,  il  contribuente  non  ha l'onere di produrre in  giudizio  il  p.v.c.  richiamato, trattandosi di adempimento che, anche in sede contenziosa, grava sull'ufficio.                                    Il mancato   deposito   del  p.v.c.,  non  soltanto  non  produce  effettinegativi a  carico  del  contribuente  (restando  un onere che deve soddisfare l'ufficio), ma  nemmeno  rileva  come  possibile causa di inammissibilita' del ricorso: "la  sanzione  processuale  della  inammissibilita'  del  ricorso  e' disposta soltanto  nel  caso  di  mancato  deposito  degli  atti  e  documenti previsti dal  D.Lgs.  n.  546  del  1992,  art.  22,  comma  1 (tra i quali e' compreso l'originale  o  la  fotocopia  dell'atto  impugnato), non anche degli atti previsti  dal  comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la  fotocopia  dell'atto  impugnato puo' essere prodotto anche in un momento successivo ovvero  su  impulso  del  giudice  tributario,  che  si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato" (Cass. n. 18872/2007).     Risultano dunque fondati i primi due motivi di ricorso.                       Non merita   invece   accoglimento  il  terzo  motivo,  con  il  quale  sieccepisce che  la  motivazione  per  relationem  non  lascerebbe spazio ad una autonoma valutazione   che   compete   all'ufficio   titolare  del  potere  di accertamento. Infatti,  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio,  "la  motivazione  degli  atti di accertamento "per relationem", con rinvio  alle  conclusioni  contenute  nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio  dei  poteri  di polizia tributaria, non e' illegittima per mancanza  di  autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti,    significando    semplicemente   che   l'ufficio   stesso, condividendone le   conclusioni,   ha   inteso   realizzare  una  economia  di scrittura, che,  avuto  riguardo  alla  circostanza  che si tratta di elementi gia' noti   al   contribuente,   non  arreca  alcun  pregiudizio  al  corretto svolgimento del   contraddittorio"  (Cass.  10205/2003;  cass.  nn.  17243/03, 2546/05).                                                                         Conseguentemente, il  ricorso  va accolto in relazione ai primi due motivi di ricorso,  rigettato  il  terzo.  Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata  in  relazione  ai  motivi  accolti,  con rinvio alla CTR della Lombardia per  la  decisione  della  causa  utilizzando  i principi di diritto sopra affermati.  Al  giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.                                                                                                                                                                     P.Q.M.                                                                                                                        La Corte  accoglie  i  primi  due  motivi  di  ricorso e rigetta il terzo.Cassa la  sentenza  impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le  spese,  ad  altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.


2009-03-24 Segnalato da Franco Ionadi








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