Imposta di registro – Agevolazioni prima casa – Revoca benefici e recupero tributo ordinario – Termine di decadenza
abstract: Sentenza Cassazione 6.2.2009 n. 2950
Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Registro Agevolazioni Prima casa Decadenza
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L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di unimmobile abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del contratto del trattamento agevolato di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6, e' soggetto a termine triennale di decadenza D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, a decorrere dalla data in cui l'avviso puo' essere emesso, e, quindi: a) dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per falsita' della dichiarazione d'indisponibilita' di altro alloggio o di quella di mancata fruizione dell'agevolazione in altra occasione, ovvero per l'enunciazione di un proposito di diretta utilizzazione del bene a fini abitativi che sia smentito da circostanze gia' in atto; oppure b) quando il predetto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giornonel quale si sia verificata quest'ultima situazione.
2009-03-24 Segnalato da Franco Ionadi Sentenze Cassazione Registro Agevolazioni Prima casa Decadenza
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