Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposta di registro – Agevolazioni prima casa – Spettanza anche nel caso in cui il coniuge abbia diversa residenza anagrafica


2009-03-24
abstract: Sentenza Cassazione 28.1.2009 n. 2109

Segnalato da Franco Ionadi


I

In tema  di  agevolazioni  fiscali  per  l'acquisto  della "prima casa", e conriguardo alla  disciplina   dettata dal  D.L.  n.  12  del  1985,  art. 2, (convertito nella L. n. 118 del 1985), il  requisito  della  residenza nel comune in cui e' ubicato l'immobile deve essere  riferito  alla  famiglia,  con  la  conseguenza  che,  in caso di comunione legale  tra  coniugi,  quel  che rileva e' che l'immobile acquistato sia destinato  a  residenza  familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza  che  uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune.                                                                           Testo:                           Fatto e Diritto                                                                                                                      Ritenuto che,  ai  sensi  dell'art. 380 bis c.p.c., e' stata depositata incancelleria la seguente relazione:                                                "1. La  Commissione  tributaria  regionale  della Sicilia, con la sentenza n. 111/14/06,  depositata  il  26  gennaio  2007, in accoglimento dell'appello proposto da  L.D.P.  contro  sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo,  ha  affermato l'illegittimita' dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio   del   registro   aveva   revocato  i  benefici  fiscali  per l'acquisto della   prima   casa  in  quanto  la  contribuente  all'atto  della compravendita, effettuata  nel  1987  congiuntamente  al  coniuge in regime di comunione legale,   non   aveva   la   residenza   nel  Comune  di  ubicazione dell'immobile.                                                                    Il giudice   d'appello   ha   ritenuto  sussistenti  i  requisiti  per  leagevolazioni fiscali,  poiche'  il  coniuge  della contribuente, poi deceduto, aveva la  residenza  nel Comune di ubicazione dell'immobile e questo era stato destinato a  residenza  della  famiglia,  con  conseguente  irrilevanza  della mancanza del requisito della residenza in capo alla moglie.                       Avverso tale   sentenza   l'Agenzia  delle  entrate  propone  ricorso  percassazione, cui resiste con controricorso la D.P..                                2. Con  l'unico  motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione  del  D.L.  n. 12 del 1985, art. 2, (convertito nella L. n. 118 del  1985)  e formula il seguente quesito di diritto: dica la Corte se, in materia di  agevolazioni  fiscali  previste  dal  D.L. n. 12 del 1985, art. 2, per l'acquisto  della  prima  casa,  nel  caso  di  acquisto del bene per atto stipulato da  entrambi  i  coniugi,  che  dichiarino  di trovarsi in regime di comunione legale,  possa  ritenersi  che  il  requisito  della  residenza  nel Comune ove  e'  situato  l'immobile  sia  soddisfatto  dall'essere  l'immobile destinato a  residenza  familiare,  ancorche' uno dei coniugi coacquirenti non risulti ivi residente.                                                            3. Il ricorso appare manifestamente infondato.                                La giurisprudenza  di  questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di imposta di  registro  e  di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito   della  residenza  va  riferito  alla  famiglia,  per  cui,  ove l'immobile acquistato  sia  adibito  a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza  del  coniuge  di  chi  ha acquistato in regime di comunione (Cass. n.  13085  del  2003;  e gia' Cass. n. 14237 del 2000); in particolare, ha avuto  modo  di  precisare  che  i  coniugi  non  sono tenuti ad una comune residenza anagrafica,  ma  reciprocamente  alla  coabitazione (art. 143 c.c.), quindi una  interpretazione  della  legge  tributaria  (che del resto parla di residenza e  non  di residenza anagrafica) conforme ai principi del diritto di famiglia porta  a  considerare  la  coabitazione  con il coniuge come elementoadeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass.   n. 14237  del  2000,  cit.);  e  che quella che conta, allora, non e' tanto laresidenza dei  singoli  coniugi,  quanto  quella  della  famiglia:  l'art. 144c.c., secondo  il  quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze  di  entrambi  e  quelle  preminenti della famiglia stessa (che e' una esplicitazione  ed  una  attuazione  della piu' ampia tutela che l'art. 29 Cost., assegna  alla  famiglia),  mentre  da una parte riconosce che i coniugi possano avere  delle  esigenze  diverse  ai  fini della residenza individuale, dall'altra tende  a  privilegiare  le  esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto  ai  coniugi;  pertanto,  anche la norma tributaria va letta ed applicata  nel  senso  che  diventa  prevalente  l'interesse della famiglia rispetto a  quello  dei  singoli  coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per  ottenere  il  beneficio  deve  essere diverso in considerazione della presenza  di  un'altra  entita',  quale  la famiglia (Cass. n. 13085 del 2003, cit.).                                                                      In virtu'  dei  richiamati  principi, sembra potersi ritenere che, ai finidella fruizione   dei  benefici  fiscali  in  questione,  il  requisito  dellaresidenza nel  Comune  in cui e' ubicato l'immobile debba essere riferito alla famiglia, con  la  conseguenza  che,  in caso di comunione legale tra coniugi, quel che  rileva  e'  che  l'immobile  acquistato  sia  destinato  a residenza familiare, mentre  non  assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non  abbia  la residenza in tale Comune, e cio' in ogni caso in cui il bene sia  divenuto  oggetto  della  comunione  ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di  acquisto  separato  che  in caso (come nella fattispecie) di acquisto congiunto del bene stesso.                                                        4. In  conclusione,  si  ritiene  che  il  ricorso  possa essere deciso incamera di consiglio, in quanto manifestamente infondato";                         che la  relazione  e'  stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;                                                        che non sono state depositate conclusioni scritte, ne' memorie.               Considerato che  il  Collegio,  a  seguito  della discussione in Camera di consiglio, condivide  i  motivi  in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto,  il  ricorso deve essere rigettato, in applicazione del principio secondo il  quale,  in  tema  di  agevolazioni  fiscali  per  l'acquisto della "prima casa",  e  con riguardo alla disciplina - applicabile nella fattispecie ratione temporis  -  dettata  dal  D.L.  n.  12  del 1985, art. 2, (convertito nella L.  n.  118 del 1985), il requisito della residenza nel Comune in cui e' ubicato l'immobile  deve  essere  riferito  alla  famiglia, con la conseguenza che, in  caso  di  comunione  legale  tra  coniugi,  quel  che  rileva  e' che l'immobile acquistato  sia  destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in  contrario  la  circostanza  che  uno  dei  coniugi  non  abbia  la residenza anagrafica  in  tale  Comune, e cio' in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto  della  comunione  ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso;      che sussistono  giusti  motivi, in considerazione della peculiarita' dellafattispecie, per  disporre  la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.                                                                                                                                                                               P.Q.M.                                                                                                                       La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.  


2009-03-24 Segnalato da Franco Ionadi








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