Ravvedimento operoso piu' facile ed espropriazione senza ipoteca in caso di riscossione coattiva
abstract: Ravvedimento operoso ancora più conveniente
Abolizione di alcuni adempimenti tributari
I chiarimenti delle Entrate per l’attuazione del dl anti-crisi
Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate Ravvedimento operoso Riscossione coattiva Civile.it Espropriazione Immobili Ipoteca
S
Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle procedure di riscossione.
È quanto previsto dal decreto anti-crisi, di cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, per gli adempimenti tributari, con la circolare 10/E firmata oggi.
Ravvedimento operoso
Chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell’inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare la misura della riduzione passa:
• da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo
• da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni
• da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni
Abolizione di alcuni obblighi tributari
Eliminati una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che non hanno trovato applicazione pratica. Nello specifico, sono stati aboliti:
- l’obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i 10mila euro
- l’obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici
- l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l’obbligo degli idonei misuratori fiscali
La circolare precisa però, che le imprese della grande distribuzione commerciali e di servizi hanno comunque facoltà di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva
Si semplificano le modalità con cui l’agente della riscossione può aggredire il patrimonio immobiliare per il recupero delle somme dovute a seguito di condono fiscale.
Si potrà ora procedere direttamente all’espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a 5.000 euro.
Rimborsi ultradecennali
Abrogata la norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi “ultradecennali” relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all’entrata in vigore della legge di conversione del dl 185/2008, ovvero il 29 gennaio 2009.
Sisma 2002 - province di Campobasso e Foggia
Tutti i contribuenti residenti o con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Campobasso e di Foggia potranno definire i versamenti sospesi, relativi al periodo 31 ottobre 2002 - 30 giugno 2008, corrispondendo il 40% di quanto dovuto, suddiviso in 120 rate a partire dal 16 giugno 2009.
La circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Risoluzioni e Circolari. Su Fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.
Roma, 19 marzo 2009
Link: http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.
2009-03-20 Segnalato da Spataro Agenzia delle Entrate Ravvedimento operoso Riscossione coattiva Civile.it Espropriazione Immobili Ipoteca
|