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Segnalato da Franco Ionadi Attualità Sentenze Cassazione Notificazione Persona giuridica L La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilita' dell'art. 145 c.p.c.; ne consegue che, ai fini della regolarita' della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, e' sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, puo' risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza Svolgimento del processo
La societa' contribuente, impugnava in sede giurisdizionale la cartella esattoriale, portante carico tributario, derivante da avviso di rettifica IVA, - relativo all'anno 1994 -, in precedenza notificato e non impugnato. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla CTR. In particolare, quest'ultima, riteneva di dover confermare l'operato dei Giudici di primo grado, - che avevano annullato la cartella esattoriale -, anzitutto, in accoglimento della preliminare eccezione, secondo cui il presupposto avviso di accertamento non era stato regolarmente notificato a mani delle persone, abilitate alla ricezione ex art. 145 c.p.c., di poi, anche per le ragioni di merito, esplicitate nell'appellata decisione. Con ricorso notificato l'11-15 aprile 2006, il Ministero e l'Agenzia hanno chiesto la cassazione dell'impugnata decisione. L'intimata, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 30.01.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
La Corte; Visto il ricorso, come sopra proposto e notificato, con cui l'impugnata decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonche' per motivazione apparente ed illogica, violazione dell'art. 100 c.p.c., D.P.R. n. 602 del1973, art. 30, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, D.Lgs. n. 546 del 1992, art.19, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia; Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' a ritenersi inammissibile, in quanto non e' stato parte nel giudizio di appello - cui ha partecipato solo l'Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) - ed il ricorso risulta notificato l'11-15 aprile 2006, quindi, dopo la data dell'1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l'Agenzia delle Entrate e' subentrata all'Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici gia' facenti capo a quest'ultima; Ritenuto che i Giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado, con argomentazione non coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale e sulla base di generiche espressioni di condivisione della decisione di primo grado; Considerato, infatti, sotto il primo profilo, che l'affermazione della CTR - secondo la quale la notifica della cartella era a ritenersi nulla, per essere stata effettuata a mani di un socio e non gia' di alcuno dei soggetti contemplati nell'art. 145 c.p.c., si pone in contrasto con il principio secondo cui "La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilita' dell'art. 145 c.p.c.; ne consegue che, ai fini della regolarita' della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, e' sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, puo' risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza - sicche', qualora dalla relazione dell'Ufficiale Giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, e' da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la societa', per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno" (Cass. nn. 12754/2005, 11804/2002); Considerato, altresi', per l'altro aspetto, che la mera espressione di condivisione della decisione di primo grado nel merito, non assolve all'obbligo motivazionale, non risultando indicati i concreti elementi utilizzati, al fine di riconoscere la legittimita' e fondatezza delle doglianze della contribuente; Considerato, in proposito, che costituisce principio consolidato e condiviso, sia quello secondo cui "la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, e' legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione" (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure quell'altro secondo cui e' configurabile l'omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998); Considerato, in buona sostanza, che le espressioni adoperate dalla C.T.R. non solo appaiono inadeguate sotto il profilo giuridico e della coerenza logico formale, rivelando un sintomo d'ingiustizia nella soluzione della questione di fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, che ove esaminate e valutate, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum; Considerato, conclusivamente, che il ricorso va, per tali ragioni, accolto, con assorbimento di ogni altro profilo di doglianza, e, per l'effetto cassata l'impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Liguria, la quale, procedera' al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, pronuncera', anche sulle spese del presente giudizio di legittimita', motivando congruamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze; accoglie l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio, ad altra sezione della C.T.R. della Liguria.
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