Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione tributi – Provvisoria in pendenza di giudizio – Sentenza di primo grado favorevole al contribuente – Effetti


2008-09-21
abstract: La pronuncia affronta ancora una volta la questione degli effetti giuridici della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non ancora passata in giudicato.
Sentenza Cassazione 10.7.2008 n. 19078

Segnalato da Franco Ionadi


I

In presenza di una pronuncia di primo grado, ancorché non definitiva, che annulli l’atto impositivo, è priva di effetto l’eventuale iscrizione a ruolo a titolo provvisorio effettuata successivamente alla proposizione del ricorso.

 

Testo:

 Con i due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che la decadenza per Iscrizione a ruolo dell'ICI ex art. 12 citato non si fosse perfezionata, dovendo il termine decadenziale decorrere dalla data del deposito della sentenza con cui la stessa Commissione tributaria regionale in altro procedimento aveva ritenuto sussistente l'obbligo tributario negato dai primi giudici in esito all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta.
I motivi sono manifestamente infondati, anche se deve essere parzialmente corretta la motivazione della sentenza oggetto del ricorso.
Premesso invero che è pacifico che gli avvisi di liquidazione della maggior imposta ICI pretesa in seguito alla modificazione della rendita catastale dell'immobile notificati in data 8.5.2001 sono stati impugnati dalia contribuente e il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con pronuncia in data 8.4.2002 e che solo con sentenza in data 24.3.2004 depositata il 19.5.2004 la Commissione tributaria regionale delle Marche ha riformato tale decisione decidendo per la legittimità dell'avviso nessuna decadenza si è verificata nella fattispecie avendo l'amministrazione formato i ruoli il 1.12.2004 e notificato la cartella il 7.2.2005 e quindi entro il termine decadenziale di cui al citato art. 12.
Tale termine, infatti, che secondo il tenore letterale della norma è quello del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notificazione dell'avviso di liquidazione non era trascorso alla data in cui la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente facendo venir meno l'esecutività della pretesa impositiva ed è iniziato a decorrere ex novo allorquando l'amministrazione ha avuto nuovamente titolo per agire in riscossione in esito alla pronuncia di secondo grado che, riformando il primo giudizio, ha ritenuto fondata la pretesa tributaria.
A tale conclusione deve giungersi sulla base dei principio già enunciato dalla Corte a mente del quale "la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l'atto impositivo priva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il giudicato) dei supporto di un atto amministrativo legittimante la pretesa tributaria, che non può più formare oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria. In sostanza vien meno il titolo su cui si fonda la "ragione di credito". Ed il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, stabilisce addirittura che se il ricorso viene accolto, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale (ma sembra logico che a maggior ragione il rimborso sia dovuto ove sia intervenuta la sentenza d'appello) deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato), con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Dunque la legge vuole che la situazione patrimoniale del contribuente non sia pregiudicata da un atto amministrativo che il giudice competente ha valutato illegittimo..." (così in motivazione Cassazione civile, sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20526).
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
La particolarità della fattispecie induce alla compensazione delle spese.


2008-09-21 Segnalato da Franco Ionadi








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -