Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Imposte e tasse - Plusvalenza da avviamento - Accertamento ai dini dell'imposta di registro - Utilizzazione ai fini dell'accertamento per le imposte dirette


2008-08-05
abstract: Sentenza Cassazione 18.7.2008 n. 19830 - Confermata la legittimità dell'accertametno induttivo basato sulla rettifica, ai fini del registro, del valore della cessione d'azienda.

Segnalato da Franco Ionadi


L

L'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Testo:

Con l'unico motivo l'amministrazione finanziaria, lamentando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, osserva anzitutto che ai fini dell'imposta di registro era stato dichiarato un valore dell'azienda notevolmente inferiore rispetto a quello determinato dall'Ufficio sulla base della presenza di beni di azienda e di movimentazioni contabili, analiticamente indicati nel provvedimento impugnato. La presunzione a favore dell'amministrazione non era stata però contrastata dal contribuente attraverso la produzione di prove del valore di mercato dei beni ceduti. Il valore dell'azienda così ricostruito aveva indotto l'Ufficio ad accertamenti ulteriori, dai quali era emersa una percentuale di ricarico sul costo del venduto di L. 64.984.000, pari al 29%, irrisoria in relazione all'attività di commercio ambulante di abbigliamento - per la quale gli studi di settore indicano percentuali di ricarico dal 50% al 100% -, sicchè la percentuale del 50% applicata era favorevole al contribuente.
Censurava poi la sentenza per vizio di motivazione per il mancato esame del punto decisivo della controversia rappresentato dalla fondatezza dell'accertamento e dalla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Secondo il principio ripetutamente enunciato da questa Corte, "l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore" (Cass. n. 21055 del 2005, n. 4117 del 2002, n. 12899 del 2007). Ad un siffatto principio la sentenza impugnata non si è attenuta.
Quanto all'applicazione delle percentuali di ricarico, questa Corte ha affermato, in tema di imposte sui redditi di impresa minore, che "perchè sia legittima l'adozione, da parte dell'ufficio tributario, nell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, del criterio induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante da uno studio di settore, ma occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del metodo induttivo in considerazione del fatto che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in contestazione, aveva omesso di indicare il valore delle rimanenze di esercizio e non aveva mai assolto all'incombente di esibire il relativo prospetto, alla cui tenuta sono obbligate anche le imprese soggette a contabilità semplificate)" (Cass. n. 9946 del 2003).
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008


2008-08-05 Segnalato da Franco Ionadi








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -