Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Vendita di fabbricati nell'esercizio d'impresa - Rettifica in base al valore normale


2008-07-28
abstract: Segnaliamo alcune pronunce in materia di accertamento del valore normale dei fabbricati effettuato in base ai criteri introdotti con il decreto Bersani-Visco.

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


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   Com'è noto, l'art. 35 del DL n. 223/2006 ha introdotto importanti novità in tema di compravendite immobiliari. In particolare, la norma anzidetta ha previsto per l'amministrazione finanziaria la possibilità di rettificare direttamente l'imponibile IVA o il reddito d'impresa allorché il contribuente abbia effettuato vendite di beni immobili per un prezzo inferiore al valore normale.
   In relazione agli accertamenti effettuati ai sensi della disposizione citata, cominciano a vedersi le prime pronunce dei giudici di merito.
   Segnaliamo qui tre pronunce:
 1) Una prima sentenza è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia (fonte: Il Sole 24 Ore, 21.7.2008) secondo cui, non tattandosi di presunzione assoluta, deve esscludersi la legittimità della ripresa impositiva basata sulla semplice differenza tra il prezzo indicato in fattura e il valore normale dell'immobile. In altri termini, la presunta sottofatturazione deve essere provata con mezzi idonei, concreti e sufficientemente attendibili.

 2) Una seconda pronuncia, sempre riportata da Il Sole 24 Ore del 21.7.2008, è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. 1, n. 55/2008, secondo cui i dati estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del territorio (su cui l'ufficio aveva basato il calcolo del valore normale), non costituiscono presunzioni gravi precise e concordanti in quanto quei dati sono il risultato di elaborazioni statistiche medie.

  3) Una terza pronuncia è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia (sez. 2, sent. n. 87/2008) la quale, in relazione a compravendite effettuate prima del luglio 2006,  ha statuito che, sino alla data del 4.7.2006, data di entrata in vigore del DL n. 223/2006, vigeva l'art. 15 edl DL n. 41/1995 convertito in legge n. 85/1995, norma che escludeva espressamente la rettificabilità (ai fini IVA e quindi ai fini IRPEG) del corrispettivo della cessione di fabbricati allorché esso fosse superiore al valore automatico di cui all'art. 52 del  TU n. 131/1986 (rendita catastale rivalutata), escludendo, pertanto, un'applicazione retroattiva dell'art. 35 del DL n. 223/2006.


2008-07-28 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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