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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Attualità Sentenze Bersani Visco Compravendita immobiliare Sottofatturazione Valore normale Prezzo Corrispettivo Accertamento Rettifica Presunzione Presunzioni & Com'è noto, l'art. 35 del DL n. 223/2006 ha introdotto importanti novità in tema di compravendite immobiliari. In particolare, la norma anzidetta ha previsto per l'amministrazione finanziaria la possibilità di rettificare direttamente l'imponibile IVA o il reddito d'impresa allorché il contribuente abbia effettuato vendite di beni immobili per un prezzo inferiore al valore normale. 2) Una seconda pronuncia, sempre riportata da Il Sole 24 Ore del 21.7.2008, è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. 1, n. 55/2008, secondo cui i dati estrapolati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del territorio (su cui l'ufficio aveva basato il calcolo del valore normale), non costituiscono presunzioni gravi precise e concordanti in quanto quei dati sono il risultato di elaborazioni statistiche medie. 3) Una terza pronuncia è quella della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia (sez. 2, sent. n. 87/2008) la quale, in relazione a compravendite effettuate prima del luglio 2006, ha statuito che, sino alla data del 4.7.2006, data di entrata in vigore del DL n. 223/2006, vigeva l'art. 15 edl DL n. 41/1995 convertito in legge n. 85/1995, norma che escludeva espressamente la rettificabilità (ai fini IVA e quindi ai fini IRPEG) del corrispettivo della cessione di fabbricati allorché esso fosse superiore al valore automatico di cui all'art. 52 del TU n. 131/1986 (rendita catastale rivalutata), escludendo, pertanto, un'applicazione retroattiva dell'art. 35 del DL n. 223/2006.
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