Accertamento tributario - Sintetico - Redditometro - Natura - Onere della prova
abstract: Sentenza Cassazione 8.5.2008 n. 11389 - Se l'autovettura è stata acquistata con un prestito, essa non può essere ritenuta quale bene indice di maggiore capacità contributiva.
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sentenze Cassazione Accertamento sintetico Redditometro Autovettura Capacità contributiva Onere della prova Prova
I
In materia di accertamento sintetico ex art. 38 DPR n. 600/1973, tale norma pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva il cui effetto è quello di spostare sul contribuente l'oere probatorio inverso. Pertanto quest'ultimo ben può dimotrare in giudizio che la spesa sostenuta per l'acquisto di beni-indice di capacità contributiva (nella specie, autovetture) sia stata finanziata con la stipula di contratti di mutuo.
testo sentenza
Svolgimento del processo
Il contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di
accertamento del competente Ufficio di Caserta, relativo ad Irpef ed Ilor
per l'anno 1997, effettuato induttivamente, ex artt. 38 comma 4 e 41-bis del
D.P.R. n. 600/1973, sulla base del possesso di due autovetture.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, accoglieva il
ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla sentenza della
C.T.R., in epigrafe indicata.
Opinavano i Giudici di merito, che il contribuente avesse dimostrato che
la disponibilita' delle auto era stata acquisita utilizzando risorse
reperite con la stipula di mutuo ultrannale.
Con ricorso notificato il 9.01.2006, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione dell'impugnata
sentenza.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
Con atto 17.01.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto
l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375
c.p.c..
Motivi della decisione
La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui si censura
l'impugnata decisione per difetto di motivazione e violazione e falsa
applicazione di legge, sotto diversi profili, deducendo che la Commissione
Tributaria Regionale non avrebbe dato contezza dell'iter decisionale e che,
d'altronde, il decisum fa malgoverno del quadro normativo di riferimento e
dei principi di diritto alla relativa stregua elaborati;
Vista la richiesta 17.01.2007, del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che le argomentazioni utilizzate a giustificazione del
decisum, appaiono corrette sotto il profilo logico - formale, e quindi
insindacabili in sede di legittimita', dal momento che i Giudici di appello
sono pervenuti alle rassegnate conclusioni, avendo valutato che il maggior
reddito accertato, essenzialmente connesso alla disponibilita' di due
autovetture, era a ritenersi insussistente, per avere il contribuente
fornito la prova che le risorse finanziarie all'uopo utilizzate provenivano
dall'accensione di un mutuo ultrannale (dal dicembre 1986 al dicembre), e
non gia' da proventi dell'attivita';
Considerato che l'accertamento induttivo, pone solo una presunzione di
fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul contribuente l'onere di
fornire la prova dell'insussistenza dei presupposti dell'operata rettifica
(Cass. n. 26293/2005, n. 14420/2005, n. 9755/2003, n. 17016/2002, che, nel
caso, giusta valutazione dei Giudici di merito, e' stata fornita;
Considerato, ancora, che le doglianze formulate con il ricorso,
risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi
elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, vanno, pure,
rigettate in base al condiviso e consolidato principio secondo cui in tema
di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle
rispettive pretese, i vizi deducibili con il ricorso per cassazione non
possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione
delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perche' a norma dell'art. 116 cpc rientra nel potere
discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare
all'uopo le prove,controllarne l'attendibilita' e la concludenza e
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e
rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua
motivazione l'esito del procedimento accertativo e valutativo seguito(Cass.
n. 15099/2003, n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 12446/2006);
Considerato, altresi', che i motivi del ricorso devono indicare
specificamente le circostanze fattuali, desumibili dalla documentazione in
atti non esaminate, che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad
una diversa decisione, nonche' i vizi logici e giuridici della motivazione
Cass. n. 11462/2004, n. 2090/04, n. 1170/2004, n. 842/2002);
Considerato, dunque, che il ricorso va respinto e che non sussistono i
presupposti per una pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
Vedasi anche Sentenza Cassazione 27.10.2006 n. 23252
Rigetta il ricorso.
2008-07-28 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sentenze Cassazione Accertamento sintetico Redditometro Autovettura Capacità contributiva Onere della prova Prova
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