Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario – Costituzione del ricorrente – Decorrenza del termine – Notifica effettuata a mezzo servizio postale.


2008-07-25
abstract: Sentenza Cassazione 15.5.2008 n. 12185
Pronuncia importantissima perché si pone in contrasto con altre pronunce della Suprema Corte in tema di decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio allorché la notifica venga effettuata a mezzo del servizio postale.

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


1

1) In tema di costituzione nel giudizio tributario, il termine di trenta giorni previsto, a pena di inammissibilità, per il deposito del ricorso nella segreteria della commissione tributaria decorre, in caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, non già dalla data di spedizione, ma da quella di avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

 

2) In caso di notifica del ricorso a mezzo posta o a mezzo consegna all’ufficio finanziario,   non è configurabile  l’inammissibilità  dell’impugnazione nel caso di mancanza, nella copia notificata dell’atto, della sottoscrizione dell’autore,  dovendo  essa  essere  ritenuta  presente  “per   relationem”, attraverso il rinvio implicito all’originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte  dal Giudice  tributario  mediante  l’ordine  di  esibizione  dell’originale  del ricorso, ai sensi dell’art. 22, comma 5.

   

Testo sentenza

 La  C.T.P.  di  Roma  accoglieva  il  ricorso proposto dalla XXX. avverso avviso di rettifica IVA per l’anno 1995.La C.T.R.  Lazio  accoglieva  l’appello  proposto  dall’Ufficio  Roma  4 dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado,  innanzitutto rilevando che doveva ritenersi legittima la  motivazione  di  un  avviso  di rettifica con rinvio per relationem al p.v.c. della Guardia di Finanza.Nel merito, i Giudici d’appello affermavano: che  dagli  atti  risultava che la società contribuente aveva omesso la fatturazione  di  operazioni  di acquisto; che le fatture, emesse sia  da  fornitori  nazionali  che  esteri, indicavano altre società nazionali, e non la contribuente, la  quale  perciò aveva detratto costi indetraibili;

che la contribuente risultava inoltre aver emesso fatture nei  confronti di se stessa (per  merce  destinata  ad  un  proprio  punto  vendita),  così dichiarando due volte i costi;

che da un controllo incrociato era emerso che la s.r.l.  E.,  possedendo tutte le caratteristiche della c.d. “C.”, si  era  interposta  fittiziamente tra i cedenti comunitari e la società  contribuente,  effettivo  cessionario nazionale, al fine di porre in essere un meccanismo di evasione sugli scambi comunitari.Rilevavano altresì i Giudici d’appello  che  la  contribuente  in  primo grado e in appello non aveva mai contraddetto le risultanze del  p.v.c,  del quale era a conoscenza per  esserla  stato  consegnato  dall’Ufficio  e  che legittimamente il suddetto p.v.c. era stato prodotto in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 restando ininfluente  che  non  fosse  stato prodotto in primo grado, potendo la commissione acquisirlo cit.  D.Lgs.,  ex art.  7.  Aggiungevano  infine  i  Giudici  della   C.T.R.   che   l’appello dell’Ufficio doveva ritenersi tempestivo con riguardo al termine  lungo  per impugnare, senza che potesse influire in senso contrario il provvedimento di sgravio emesso dal medesimo Ufficio.Avverso questa  sentenza  la  società  propone  ricorso  per  cassazione successivamente  illustrato  da  memoria;  resistono  con  controricorso  il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la ricorrente rileva che i Giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta intempestività  della  proposizione  dell’appello   e   della   costituzione dell’appellante.Col secondo motivo, deducendo omessa  e  insufficiente  motivazione,  la ricorrente rileva che i  Giudici  d’appello  avrebbero  omesso  di  motivare adeguatamente in ordine alle eccezioni concernenti all’intempestività  della costituzione dell’appellante, nonché l’intempestività  e  irritualità  della proposizione del gravame e della relativa notifica.In particolare,  i  Giudici  d’appello  non  avrebbero  motivato  (o  lo avrebbero  fatto  in  maniera  insufficiente):  sulla  circostanza  che   la costituzione dell’appellante era avvenuta  oltre  il  termine  previsto  dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22; sulla circostanza che nella specie non  era applicabile il termine lungo bensì il termine breve per  impugnare,  essendo stata la sentenza di primo grado notificata all’Ufficio il 23  maggio  2001; infine, sulla circostanza della dedotta acquiescenza  prestata  dall’Ufficio alla sentenza di primo grado, in  relazione  al  disposto  provvedimento  di sgravio.Col terzo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt.  21 e 51, la ricorrente censura la sentenza impugnata per  aver  ritenuto  la tempestività dell’impugnazione nonostante la  notificazione  della  sentenza impugnata fosse intervenuta, unitamente all’istanza di sgravio, il 23 maggio 2001, e quindi decorresse da tale data il termine breve per impugnare.Col quarto motivo, deducendo violazione del  D.Lgs.  n.  546  del  1992, artt. 21 e 53, la ricorrente rileva che,  dovendosi  la  notifica  dell’atto d’appello ritenere intervenuta il giorno della spedizione, nella specie  non risultava rispettato il termine  per  il  deposito  del  ricorso  notificato presso la segreteria della commissione.Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del  D.Lgs.  n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 31, nonché artt. 136, 137 e  149  c.p.c.,  la ricorrente rileva che: l’atto d’appello non era stato notificato  presso  la sede della società contribuente, bensì al difensore, presso il quale non era stata effettuata elezione di domicilio; che  la  copia  dell’atto  d’appello notificata al patrocinatore recava l’autorizzazione ma non la  dichiarazione di conformità né la sottoscrizione autografa dell’estensore  dell’atto;  che la segreteria  della  C.T.R.  non  aveva  effettuato  alla  contribuente  la comunicazione dell’avviso di trattazione per l’udienza del 29.9.92,  udienza alla quale nessuno aveva  partecipato  in  sua  difesa.  Col  sesto  motivo, deducendo violazione dell’art.  329  c.p.c.,  la  ricorrente  rileva  che  i Giudici   d’appello   avrebbero    dovuto    dichiarare    l’inammissibilità dell’impugnazione dell’Ufficio per avere quest’ultimo disposto, in  data  26 giugno 2001, lo sgravio, espressamente motivandolo con  l’adempimento  della decisione di primo grado e senza alcuna riserva di gravame.Col settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs.  n. 546 del 1992, art. 58, la ricorrente rileva che la norma citata  consente la produzione di documenti “nuovi”, non di documenti che,  come  il  p.v.c., potevano essere prodotti già in primo grado, perché diversamente opinando si violerebbe il principio del doppio grado di giudizio, impedendo  alla  parte di spiegare le sue difese. Con l’ottavo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56, e D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 51 e 52, e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, nonché L. n.  241  del 1990, art. 3, la ricorrente affermava  che  i  Giudici  d’appello  avrebbero dovuto confermare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto il  difetto di motivazione dell’atto impositivo, in  quanto  contenente  un  rinvio  per relationem  al  p.v.c.  della  Guardia  di  Finanza.  Inoltre,  secondo   la ricorrente, le segnalazioni della Guardia di Finanza non costituiscono prova dei fatti presunti in riferimento, avendo nella specie la G. di F.  recepito quanto emerso da informazioni di fonte imprecisata, senza indicare il  luogo di reperimento dell’incartamento consultato, senza formulare  alcun  rilievo critico  e  in  definitiva  senza  fornire  elementi   probatori   certi   e inconfutabili della pretesa dell’Ufficio.Aggiunge  la  contribuente  che   l’Ufficio   non   avrebbe   dimostrato l’effettiva conoscenza del verbale da parte della contribuente, posto che la motivazione per relationem veniva riferita anche ad altri  accertamenti  nei confronti di terzi, perciò non conoscibili dalla contribuente.Col nono motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.  633 del 1972, artt. 51 e 54, e art. 2729 c.c., la ricorrente  rileva  che  i Giudici d’appello avrebbero dovuto confermare la sentenza  di  primo  grado, posto che le asserite presunzioni  poste  dall’Ufficio  a  fondamento  della pretesa fiscale, a sua volta tratte dal p.v.c. mai prodotto,  non  rivestono le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dal citato art.  54,  né  risulta  affermata  dall’Officio  o  dai  Giudici   d’appello l’inattendibilità della  contabilità  della  contribuente,  la  quale,  come risultante  dal  p.v.c,  aveva   documentato   ogni   voce   della   propria dichiarazione IVA.Secondo la ricorrente, i giudici d’appello avrebbero ammesso presunzioni derivanti da altre presunzioni, con particolare riferimento a quanto  emerso dal c.d. controllo incrociato, senza contare che  le  c.d.  “caratteristiche della cartiera” riferite alla  società  E.  non  sarebbero  opponibili  alla contribuente, non essendo state estese ad essa le relative contestazioni.Col decimo motivo, deducendo violazione e falsa  applicazione  dell’art.  2967 c.c.,  la  ricorrente  rileva  che  i  Giudici  d’appello  non  avevano considerato che gravava sull’amministrazione l’onere di provare  la  propria pretesa e che nella specie essa non lo aveva  assolto,  non  avendo  neppure prodotto in giudizio il p.v.c. al quale si riferiva per relationem  l’avviso opposto.Aggiunge la ricorrente che in ogni caso il p.v.c. non costituisce  prova dei presunti fatti in riferimento, che  le  presunzioni  in  esso  contenute mancherebbero dei requisiti di gravità, precisione e  concordanza  e  infine che non sarebbero stati forniti elementi  probatori  certi  e  inconfutabili idonei a suffragare la pretesa fiscale.Con  l’undicesimo  motivo,   deducendo   “correttezza   della   sentenza impugnata”, la ricorrente rileva che  correttamente  la  sentenza  di  primo grado aveva motivato l’accoglimento del  ricorso  col  mancato  assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio, laddove la C.T.R.,  in  maniera illogica ed irrituale, avrebbe fatto propri i valori accertati e rettificati dall’Ufficio   senza   espressamente   motivare   in   ordine   all’avvenuto assolvimento da parte  del  medesimo  dell’onere  probatorio  relativo  alla sussistenza degli elementi atti a  giustificare  il  quantum  accertato.  Le esposte censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.In particolare, con riguardo ai motivi primo, secondo, terzo,  quarto  e sesto (coi quali la  ricorrente  censura  sotto  diversi  profili  -  omessa pronuncia, omessa e/o insufficiente motivazione, violazione di  legge  -  la sentenza impugnata per non aver dichiarato  l’inammissibilità  dell’appello, nonostante   l’intempestività   dello   stesso    e    della    costituzione dell’appellante nonché l’intervenuta acquiescenza  alla  sentenza  di  primo grado) giova rilevare, prescindendo da ogni  altra  considerazione,  che  la pronuncia nel merito dell’appello presuppone la ritenuta ammissibilità dello stesso - quindi una implicita pronuncia in tal senso - e  che  quando,  come nella specie, viene denunciato un  difetto  di  motivazione  comportante  la soluzione  di  una  questione  di  diritto,  il  Giudice  di  legittimità  - investito,  a  norma  dell’art.  384  c.p.c.,  del  potere  di  integrare  e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) della sentenza impugnata è chiamato a valutare se la soluzione adottata  dal  Giudice  del  merito  sia oggettivamente  conforme  alla  legge,  piuttosto  che   a   sindacarne   la motivazione, con la conseguenza che  l’eventuale  mancanza  o  erroneità  di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il  Giudice  del  merito sia, comunque, pervenuto ad una  esatta  soluzione  del  problema  giuridico sottoposto al suo esame (v. tra le altre Cass. n. 15764 del 2004 e n.  12753 del 1999).Tanto premesso, è da rilevare che nella specie l’appello deve  ritenersi tempestivo in quanto rispettoso del termine lungo per impugnare, non essendo applicabile il termine breve in assenza di valida  notifica  della  sentenza impugnata.Giova in proposito evidenziare che dalla lettura degli atti,  consentita a questo Giudice in relazione alla deduzione di error in procedendo, risulta infatti soltanto che  la  contribuente  allegò  all’istanza  di  sgravio  il dispositivo della sentenza di primo grado, ma non risulta affatto  che  tale sentenza fu notificata integralmente e a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario, come invece richiesto dalla univoca  giurisprudenza  di  questo  Giudice  di legittimità,  secondo  la  quale  “nell’attuale  disciplina   del   processo tributario, ai fini della decorrenza del  termine  breve  per  impugnare  la sentenza della commissione tributaria, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.  546, art. 51, comma 1, occorre procedere secondo lo schema  prefigurato  dal medesimo decreto, art. 38, comma 2,  ossia  è  necessaria  la  notificazione della sentenza ad istanza di parte (e cioè, della parte personalmente o  del suo procuratore in giudizio) a norma dell’art. 137 c.p.c.,  e  ss.,  vale  a dire eseguita  dall’ufficiale  giudiziario,  dovendosi  evidenziare  che  la formulazione dell’art. 38 comma 2, consente di escludere  immediatamente  la possibilità di ricorrere, per la notificazione della  sentenza,  alle  forme previste  nel  precedente  art.  16,  commi  3  e  4,  proprio  perché  esse costituiscono eccezioni alla regola generale di cui  allo  stesso  articolo, comma 2, riprodotta tal quale nell’art. 38” (v. tra le altre Cass.  n.  6166 del 2001 e n. 7306 del 2005).Deve ritenersi altresì tempestiva la costituzione dell’appellato.In proposito, il collegio non ignora che con sentenza n. 20262 del  2004questo Giudice di legittimità ha avuto modo di affermare  che  il  deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso  notificato per posta deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione  da parte  del  destinatario,  tuttavia  questo   orientamento,   peraltro   non consolidato, non appare  in  armonia  con  la  considerazione  (presupposta, benché raramente esplicitata,  dalla  gran  parte  della  giurisprudenza  in materia di notificazioni), secondo il quale  la  notificazione  nel  sistema processuale, comunque effettuata (e perciò sia a mezzo del servizio  postale che a mezzo dell’ufficiale giudiziario), si perfeziona sempre nel momento in cui l’atto da notificare è ricevuto, essendo indiscutibile  che  quando  nel processo  si  richiede,  per  la  produzione  di  determinati  effetti,   la conoscenza di un atto da parte di uno o più soggetti,  occorre,  perché  gli effetti si producano, che la  prevista  conoscenza  intervenga,  e  sia  una conoscenza “effettiva” (non convenzionale), sia pure nella  sua  espressione “legale”, ossia quella che si produce all’esito del procedimento del  “notum facere”, appositamente  preordinato  per  “costituire”  in  tempi  brevi  (e comunque prevedibili) la suddetta conoscenza  e  la  prova  certa  di  essa, nonché del momento in cui è intervenuta.Tanto  premesso,  è  da  rilevare  che  il  termine  previsto   per   la costituzione del ricorrente nel procedimento de quo  decorre,  a  norma  del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dalla proposizione  del  ricorso;  che,  ai sensi del cit. D.Lgs., art. 20, il ricorso  è  proposto  mediante  notifica; che, in caso di notifica a mezzo  posta,  “s’intende”  proposto  al  momento della spedizione; infine che, a norma del cit.  D.Lgs.  art.  16,  u.c.,  le notificazioni a mezzo del servizio postale “si considerano” effettuate nella data  di  spedizione,  ma  i  termini  che  (come  quello  previsto  per  la costituzione dell’appellante) hanno  inizio  dalla  notificazione  decorrono (pur sempre) dalla data in cui l’atto è ricevuto (e  non,  come  ritiene  il ricorrente, dalla data in cui l’atto è stato spedito).Dalla lettura sistematica delle disposizioni sopra riportate, emerge che (evidentemente per evitare che  eventuali  disservizi  postali  ridondino  a danno  del  notificante)  si  è  disposto,   in   virtù   di   un’astrazione convenzionale, che  la  notificazione  a  mezzo  del  servizio  postale  “si considera effettuata” al  momento  della  spedizione  e  non  a  quello  del ricevimento.Il tenore  delle  espressioni  utilizzate  dal  legislatore  non  lascia infatti dubbi sul fatto che si tratti di una “fictio” avente  una  specifica funzione, come tale di carattere eccezionale, perciò non estensibile in  via analogica e non invocabile laddove non si riscontri la funzione  che  ne  ha determinato la genesi, posto che nell’art. 16 citato non si afferma  che  la notificazione si perfeziona al momento della spedizione, bensì che essa  “si considera effettuata” in tale momento e nell’art. 20 citato non  si  afferma che il ricorso è proposto  al  momento  della  spedizione,  bensì  che  esso “s’intende proposto” in tale momento.Pertanto, a meno di non voler determinare, senza una effettiva  ragione, l’aggravamento del  carico  di  astrazione  gravante  sul  sistema,  occorre interpretare le norme  in  esame  nel  senso  che  la  “fictio”  si  estenda nell’ambito strettamente necessario all’assolvimento della funzione per  cui è sorta, e perciò nel senso  che  la  notificazione  a  mezzo  del  servizio postale “si considera effettuata” al momento della spedizione  con  riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa  deve intervenire - nel  qual  caso  un  eventuale  disservizio  postale  potrebbe comportare per il notificante una decadenza incolpevole,  mentre  i  termini per i quali (come nella specie) il perfezionamento della notificazione  (ivi compresa quella  a  mezzo  del  servizio  postale)  rappresenta  il  momento iniziale (e rispetto ai  quali  una  notificazione  che,  in  virtù  di  una “fictio” convenzionale, si consideri effettuata in un  momento  anteriore  a quello dell’effettivo  ricevimento  dell’atto  rappresenterebbe  invece  una ingiustificata riduzione del termine previsto) decorrono dalla data  in  cui l’atto è ricevuto, come peraltro espressamente disposto dal citato art.  16, comma 5, con una  previsione  di  portata  generale,  che  nessuna  espressa disposizione derogatoria autorizza a ritenere inapplicabile alle ipotesi  di notificazione a mezzo del servizio postale.Né in contrario rileva che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma  1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia  della  ricevuta di spedizione della raccomandata postale) apparentemente presupponenti  solo la spedizione del ricorso, essendo  evidentemente  tali  modalità  intese  a favorire (salvo un eventuale, successivo riscontro della tempestività  della costituzione) il deposito del ricorso subito dopo la spedizione del medesimo senza attendere il perfezionamento del procedimento di notificazione, atteso peraltro che, per un verso, la costituzione  potrebbe  ritenersi  tempestiva anche senza attendere il suddetto perfezionamento tutte le volte in cui, già con riguardo alla  spedizione,  si  riscontrasse  il  rispetto  del  termine previsto dal citato art. 22, e  che,  per  altro  verso,  in  ogni  caso  il ricorrente dovrebbe sempre fornire la prova  dell’effettivo  perfezionamento della notificazione ai fini della verifica della corretta instaurazione  del contraddittorio.È inoltre da escludersi che nella specie sia  intervenuta  acquiescenza, posto che, secondo la  giurisprudenza  di  questo  giudice  di  legittimità, l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione a norma dell’art.  329 c.p.c., sussiste qualora l’interessato abbia posto in  essere  atti  dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito  di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, cioè quando gli  atti stessi  siano  assolutamente  incompatibili  con  la  volontà  di  avvalersi dell’impugnazione, ipotesi che non può ritenersi sussistente quando la parte abbia, come nella specie, agito in ottemperanza ad una disposizione di legge - D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, (v. in tal senso, tra le  altre, Cass. n. 23379 del 2007 e n. 18187 del 2007).Con riguardo al quinto motivo  di  ricorso,  è  da  rilevare  che  dalla lettura degli atti (consentita in  relazione  alla  deduzione  di  error  in procedendo) risulta che alla contribuente  fu  effettuata  dalla  segreteria della C.T.R. la comunicazione dell’avviso di trattazione in udienza.

Per  quanto  concerne  la  notificazione   dell’appello,   asseritamente effettuata non presso la sede della contribuente ma presso  il  difensore  - senza che ivi fosse stato eletto domicilio, giova rilevare che,  secondo  la pacifica giurisprudenza di  questo  Giudice  di  legittimità,  non  comporta inesistenza, ma solo nullità della notifica, la consegna dell’atto in  luogo diverso e/ a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma  che  (come nella specie) abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario della  notificazione;  in  simili  ipotesi,  quindi,  la   notificazione   è suscettibile di sanatoria  mediante  rinnovazione  ai  sensi  dell’art.  291 c.p.c., (v. tra le altre Cass. n. 11963  del  1995  e  n.  6974  del  1995), adempimento nella specie non necessario, dal momento che l’appellata risulta essersi regolarmente costituita in appello esplicando le  proprie  difese  e così consentendo all’atto di raggiungere il proprio scopo (v. Cass. n.  5662 del 1997; n. 13094 del 1997; n. 13557 del 2001; n. 9892 del 2005).

Per quanto concerne la mancanza, nella copia dell’appello notificata  al difensore,  della  dichiarazione  di  conformità  e   della   sottoscrizione autografa  dell’estensore,  giova  innanzitutto  rilevare  che   l’eventuale mancanza della attestazione  di  conformità  non  comporta  alcuna  sanzione processuale, atteso che l’inammissibilità prevista dal  D.Lgs.  n.  546  del 1992,  art.  22,  comma  3,  ultima  parte,  non  discende   dalla   mancata attestazione  di  conformità  bensì  dalla  sussistenza  di  una   effettiva difformità tra l’atto depositato e quello notificato (v. Cass. n. 17180  del 2004).È inoltre da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di  primo  grado quanto d’appello) dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina  del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto  per  mezzo  del  servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario,  è  inammissibile  tutte  le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell’autore dell’atto (e cioè della parte ovvero  del  suo difensore), mentre non è configurabile  l’inammissibilità  dell’impugnazione nel caso di mancanza, nella copia notificata dell’atto, della sottoscrizione dell’autore,  dovendo  essa  essere  ritenuta  presente  “per   relationem”, attraverso il rinvio implicito all’originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte  dal Giudice  tributario  mediante  l’ordine  di  esibizione  dell’originale  del ricorso, ai sensi dell’art. 22, comma 5, (v. cass. n. 4051  del  2001  e  n.  6391 del 2006).Con riguardo al settimo motivo, è sufficiente rilevare che,  secondo  la giurisprudenza di questo Giudice di legittimità, il D.Lgs. n. 546 del  1992, art. 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti  di  produrre  in  appello nuovi documenti indipendentemente dalla  impossibilità  dell’interessato  di produrli in prima  istanza  per  causa  a  lui  non  imputabile,  requisito, quest’ultimo, previsto dall’art. 345 c.p.c., u.c., (come sostituito dalla L.  n. 535 del 1990, art. 52), ma non dal citato art. 58, con la conseguenza che costituisce  erronea  applicazione  della  norma  in  parola  l’affermazione secondo  cui  la  produzione  documentale  nel  giudizio  d’appello  risulta illegittima  ove  non  sia  stata  provata  l’impossibilità  incolpevole  di versarla agli atti del giudizio di primo grado (v. tra  le  altre  Cass.  n.  2027 del 2003, n. 16016 del 2005, n. 1545 del 2007).La censura  espressa  nell’ottavo  motivo,  concernente  il  difetto  di motivazione  dell’avviso  impugnato,  è   inammissibile   per   difetto   di autosufficienza, posto che, secondo la giurisprudenza di questo  Giudice  di legittimità, in  base  al  principio  di  autosufficienza  del  ricorso  per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente  censuri  la sentenza di una commissione tributaria  regionale  sotto  il  profilo  della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un  avviso  di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile  requisito  di  legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità,  che  il  ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati (o pretermessi) dal Giudice di merito, al fine  di consentire alla Corte di cassazione  di  esprimere  il  suo  giudizio  sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso  medesimo  (v.  tra  le altre Cass. n. 15867 del 2004).Con riguardo  al  nono  motivo,  è  da  rilevare  che,  pur  denunciando violazione di legge per aver i Giudici d’appello ritenuto la sussistenza dei presupposti presuntivi di cui al D.P.R. n. 633 del  1972,  artt.  51  e  54, nonché art. 2729 c.c., in realtà la ricorrente propone innanzitutto un vizio di motivazione e, formulando una censura generica e sfornita  del  requisito dell’autosufficienza, tende inammissibilmente ad ottenere da questo  giudice di legittimità una rinnovazione del giudizio in fatto operato dai Giudici di merito.In particolare, la ricorrente afferma: che le  presunzioni  desunte  dal verbale  di  accertamento  non  rivestono  le  caratteristiche  di  gravità, precisione e concordanza imposte dall’art. 54 cit.; che dal verbale della G.  di F. risulterebbe che la contribuente aveva  documentato  ogni  voce  della propria dichiarazione IVA; che con riguardo al riferimento della sentenza ad un controllo incrociato, l’atto impositivo risultava motivato  con  riguardo ad una  doppia  presunzione  e  ad  una  doppia  relazione;  infine  che  le “caratteristiche della cartiera” riferiti alla società E., non  erano  state contestate  alla  contribuente.  Le  predette  affermazioni  sono   tuttavia sfornite di riscontro, non essendo stati riportati in ricorso, nel  rispetto del principio di autosufficienza, i passi del verbale della  G.  di  F.  dai quali esse emergerebbero.Con riguardo al decimo e all’undicesimo motivo (coi quali la  ricorrente denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che l’Amministrazione non avrebbe assolto all’onere probatorio su di  essa  gravante  sia  perché  non aveva prodotto il p.v.c. della G. di F., sia perché dalle segnalazioni della G. di F. non sarebbero  emersi  elementi  probatori  certi  e  inconfutabili idonei a supportare la pretesa fiscale) è innanzitutto da rilevare che nella specie,  alla  stregua  di  quanto  sopra   esposto,   il   p.v.c.   risulta legittimamente prodotto in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, e che pertanto di esso hanno correttamente tenuto conto  i  Giudici  d’appello.  È inoltre da  rilevare  che,  a  differenza  di  quanto  sembra  suggerire  la ricorrente, i suddetti Giudici non hanno sostenuto che nella specie  l’onere probatorio in ordine alla pretesa fiscale non gravava  sull’amministrazione, ma  hanno  affermato,  valutando  il  materiale  probatorio  in  atti,   che l’amministrazione aveva assolto al proprio  onere  probatorio.  Non  esiste, pertanto, la denunciata violazione del principio dell’onere della  prova,  e con  la  censura  in  esame  in  realtà  la   ricorrente   persegue   ancora inammissibilmente l’intento di ottenere da questo giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio, senza peraltro neppure formulare  la censura sotto il profilo motivazionale e senza corredarla della  specificità e dell’autosufficienza indispensabili a farne ritenere l’ammissibilità.Il ricorso deve essere pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M. - Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento  delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 12.100,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.


2008-07-25 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -