Ai fini IRAP, va soggetto a tassazione il valore della produzione di ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, va verificata caso per caso.
abstract: IRAP - Attività autonomamente organizzata - Nozione
Sentenza Cassazione 12.6.2008 n. 15774
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Attualità Cassazione Sentenze IRAP Autonoma organizzazione
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Ai fini IRAP, va soggetto a tassazione il valore della produzione di ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, va verificata caso per caso. L’esistenza di una autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta, non deve essere infatti intesa in senso soggettivo ma oggettivo, considerando che essa sussiste tutte le volte che esiste un’organizzazione che non sia sostanzialmente ininfluente ai fini dello svolgimento dell’attività in forma di organizzazione autonoma.
Testo Sentenza:
Rilevato in fatto - che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, la contribuente, signora L.R., esercente l'attività di disbrigo di pratiche burocratiche, ha adito - con successo - la C.T.P. di Lucca per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per gli anni 1998-2000;
che la C.T.P. ha accolto il ricorso;
che l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che l'attività lavorativa era stata espletata con l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, e la C.T.R. l'ha respinto;
che, secondo i giudici del riesame, nel caso controverso, sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'Irap, ossia della "organizzazione autonoma";
che avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
che la contribuente non resiste;
che con l'unico motivo del ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) i ricorrenti deducono che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;
che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attività professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui;
che il fatto che l'attività professionale si sia estrinsecata in una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma organizzazione che, al contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;
che, rispetto a tale doglianza, il P.G. ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., respinga il ricorso per essere manifestamente infondato;
che tale conclusione è condivisa da questo Collegio.
Considerato in diritto - che il ricorso è manifestamente infondato perchè questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;
che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;
che, pertanto, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione;
che il giudice di merito, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, perchè immune da vizi motivazionali, logici e giuridici, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo;
che il ragionamento da esso compiuto, neppure censurato dai ricorrenti, è adeguato al principio di diritto sopra enunciato;
che non occorre provvedere sulle spese di questa fase, atteso che il contribuente non vi ha svolto difese.
P.Q.M. - Rigetta il ricorso.
2008-07-14 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Attualità Cassazione Sentenze IRAP Autonoma organizzazione

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