Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento – Avviso – Indicazione delle aliquote solo nella misura minima e massima – Nullità


2008-07-11
abstract: Sentenza Cassazione 14.4.2008 n. 9784

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

L'avviso di  accertamento  ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione

dell'aliquota minima  e  massima applicata, viola il principio di precisione e

chiarezza delle  "indicazioni"  che  e'  alla  base del precetto del D.P.R. 29

settembre 1973,  n.  600,  art.  42,  ed  incorre, pertanto, nella sanzione di

nullita' disposta   dallo  stesso  art.  comma  3,  solo  se  contemplante  un

richiamo insoddisfacente  a  tabella delle aliquote allegata a testo normativo

di non  immediata  applicazione,  o perche' integrata da altra norma o perche'

modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso.       

                                                                              

 .      

                                                                             

 

Testo:

                          Svolgimento del processo                           

                                                                             

    W.S. ricorre   per   cassazione  avverso  la  sentenza  della  Commissione

Tributaria Regionale   che,  confermando  la  decisione  di  primo  grado,  ha

rigettato il  ricorso  del  contribuente avverso un avviso di accertamento con

il quale  era  stato  rettificato  il  reddito ai fini IRPEF e ILOR per l'anno

1992.                                                                         

    Resiste l'Amministrazione con controricorso.                             

    La causa   e'   stata   assegnata  alla  Camera  di  consiglio,  essendosi

ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..                          

                                                                              

                            Motivi della decisione                           

                                                                             

    Il primo   e   il   secondo   motivo   di   ricorso,  che  possono  essere

congiuntamente esaminati,  con  cui  il contribuente lamenta la violazione del

D.P.R. n.  600  del  1973, art. 42, e la carenza di motivazione della sentenza

impugnata per  avere  la  Commissione  Tributaria  Regionale  ritenuto  che il

contribuente non   sia   stato   pregiudicato   dall'essere   state   indicate

nell'avviso unicamente  l'aliquota  massima  e  quella  minima  sono  in parte

inammissibili e  in  parte  manifestamente  infondati;  sono inammissibili per

difetto di  autosufficienza  in  quanto  non si precisa se l'aliquota minima e

massima indicate   nell'avviso   siano   quelle   applicate   in   concreto  o

astrattamente previste   con  cio'  che  consegue  in  ordine  alla  eventuale

difficolta' di  individuare  aliquote  intermedie; manifestamente infondati in

quanto non   si  espone  quali  siano  state  le  difficolta'  incontrate  dal

contribuente in  concreto  ad  individuare  le  aliquote  posto  che,  come ha

stabilito la  Corte,  "l'avviso  di  accertamento  ai  fini  IRPEF,  il  quale

contenga solo  l'indicazione  dell'aliquota  minima e massima applicata, viola

il principio  di  precisione  e chiarezza delle "indicazioni" che e' alla base

del precetto  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600, art. 42, ed incorre,

pertanto, nella  sanzione  di  nullita'  disposta  dallo  stesso art. comma 3,

solo se  contemplante  un  richiamo  insoddisfacente  a tabella delle aliquote

allegata a   testo   normativo   di  non  immediata  applicazione,  o  perche'

integrata da  altra  norma  o  perche'  modificata  da  successiva norma a sua

volta non  richiamata  nell'avviso.  (Sulla  base dell'enunciato principio, la

S.C. ha  ritenuto  immune da censura la sentenza impugnata, nella parte in cui

il Giudice  d'appello  aveva  ritenuto  non rilevante, ai fini della validita'

dell'accertamento, la   mancata   indicazione   dell'aliquota  applicata,  per

essere la   stessa   comunque  desumibile  dal  contribuente  in  forza  degli

elementi in  suo  possesso;  affermazione  a  fronte della quale sarebbe stato

onere del  ricorrente  indicare  le  ragioni per le quali, sulla base dei dati

riportati nell'atto,  egli  non  sarebbe  pervenuto  all'immediata  ed agevole

individuazione dell'aliquota   stessa)"   (Cassazione  Civ.,  sez.  trib.,  12

luglio 2006, n. 15834).                                                      

    Il terzo  motivo  di  ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per

avere il   Giudice   a   quo  ritenuto  corretta  la  motivazione  dell'avviso

impugnato in   quanto   riferita   per   relationem  al  processo  verbale  di

constatazione Guardia  di  Finanza  e'  manifestamente  infondato e difetta di

autosufficienza in  quanto  nei  motivi  della decisione non viene avallato il

ricorso puro  e  semplice  al  rinvio  ad  altro  atto  ma viene sostenuto che

nell'avviso di  accertamento  e'  contenuto  un  compiuto  esame delle notizie

riferite dalla   Guardia  di  Finanza  e  il  ricorrente,  a  fronte  di  tale

affermazione non   ha   ritenuto   di   riportare   i  passi  dell'avviso  che

suffragherebbero la sua tesi.                                                

    Il quarto  motivo  con  cui  ci si duole dell'omessa motivazione in ordine

ai rilievi  avanzati  dall'appellante  circa l'illegittimita' del ricorso alle

presunzioni e'  inammissibile  in  quanto  non viene riportato l'esatto tenore

del motivo  di  appello  per  cui  la  Corte  non  e'  in grado di valutare la

censura, tenuto  anche  conto  della  circostanza  che  non viene precisato in

quale ambito le contestate presunzioni siano state utilizzate.               

    Il ricorso  deve  dunque  essere  rigettato  con le conseguenze di rito in

ordine alle spese.                                                           

                                                                              

                                    P.Q.M.                                   

                                                                             

    La Corte  rigetta  il  ricorso  e condanna il ricorrente alla rifusione in

favore dell'Amministrazione   delle   spese   del   giudizio  che  liquida  in

complessivi Euro   3.100,00,   di   cui  Euro  3.000,00,  per  onorari,  oltre

accessori di legge.


2008-07-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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