Accertamento – Avviso – Indicazione delle aliquote solo nella misura minima e massima – Nullità
abstract: Sentenza Cassazione 14.4.2008 n. 9784
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Cassazione Sentenze Avviso Accertamento Nullita
L
L'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione
dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e
chiarezza delle "indicazioni" che e' alla base del precetto del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 42, ed incorre, pertanto, nella sanzione di
nullita' disposta dallo stesso art. comma 3, solo se contemplante un
richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote allegata a testo normativo
di non immediata applicazione, o perche' integrata da altra norma o perche'
modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso.
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Testo:
Svolgimento del processo
W.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha
rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con
il quale era stato rettificato il reddito ai fini IRPEF e ILOR per l'anno
1992.
Resiste l'Amministrazione con controricorso.
La causa e' stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi
ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere
congiuntamente esaminati, con cui il contribuente lamenta la violazione del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e la carenza di motivazione della sentenza
impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che il
contribuente non sia stato pregiudicato dall'essere state indicate
nell'avviso unicamente l'aliquota massima e quella minima sono in parte
inammissibili e in parte manifestamente infondati; sono inammissibili per
difetto di autosufficienza in quanto non si precisa se l'aliquota minima e
massima indicate nell'avviso siano quelle applicate in concreto o
astrattamente previste con cio' che consegue in ordine alla eventuale
difficolta' di individuare aliquote intermedie; manifestamente infondati in
quanto non si espone quali siano state le difficolta' incontrate dal
contribuente in concreto ad individuare le aliquote posto che, come ha
stabilito la Corte, "l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale
contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola
il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che e' alla base
del precetto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ed incorre,
pertanto, nella sanzione di nullita' disposta dallo stesso art. comma 3,
solo se contemplante un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote
allegata a testo normativo di non immediata applicazione, o perche'
integrata da altra norma o perche' modificata da successiva norma a sua
volta non richiamata nell'avviso. (Sulla base dell'enunciato principio, la
S.C. ha ritenuto immune da censura la sentenza impugnata, nella parte in cui
il Giudice d'appello aveva ritenuto non rilevante, ai fini della validita'
dell'accertamento, la mancata indicazione dell'aliquota applicata, per
essere la stessa comunque desumibile dal contribuente in forza degli
elementi in suo possesso; affermazione a fronte della quale sarebbe stato
onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati
riportati nell'atto, egli non sarebbe pervenuto all'immediata ed agevole
individuazione dell'aliquota stessa)" (Cassazione Civ., sez. trib., 12
luglio 2006, n. 15834).
Il terzo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per
avere il Giudice a quo ritenuto corretta la motivazione dell'avviso
impugnato in quanto riferita per relationem al processo verbale di
constatazione Guardia di Finanza e' manifestamente infondato e difetta di
autosufficienza in quanto nei motivi della decisione non viene avallato il
ricorso puro e semplice al rinvio ad altro atto ma viene sostenuto che
nell'avviso di accertamento e' contenuto un compiuto esame delle notizie
riferite dalla Guardia di Finanza e il ricorrente, a fronte di tale
affermazione non ha ritenuto di riportare i passi dell'avviso che
suffragherebbero la sua tesi.
Il quarto motivo con cui ci si duole dell'omessa motivazione in ordine
ai rilievi avanzati dall'appellante circa l'illegittimita' del ricorso alle
presunzioni e' inammissibile in quanto non viene riportato l'esatto tenore
del motivo di appello per cui la Corte non e' in grado di valutare la
censura, tenuto anche conto della circostanza che non viene precisato in
quale ambito le contestate presunzioni siano state utilizzate.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in
ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in
favore dell'Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in
complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari, oltre
accessori di legge.
2008-07-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Cassazione Sentenze Avviso Accertamento Nullita
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