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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Cassazione Sentenze Avviso Accertamento Nullita L L'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che e' alla base del precetto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullita' disposta dallo stesso art. comma 3, solo se contemplante un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote allegata a testo normativo di non immediata applicazione, o perche' integrata da altra norma o perche' modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso.
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Testo: Svolgimento del processo
W.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito ai fini IRPEF e ILOR per l'anno 1992. Resiste l'Amministrazione con controricorso. La causa e' stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, con cui il contribuente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e la carenza di motivazione della sentenza impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che il contribuente non sia stato pregiudicato dall'essere state indicate nell'avviso unicamente l'aliquota massima e quella minima sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati; sono inammissibili per difetto di autosufficienza in quanto non si precisa se l'aliquota minima e massima indicate nell'avviso siano quelle applicate in concreto o astrattamente previste con cio' che consegue in ordine alla eventuale difficolta' di individuare aliquote intermedie; manifestamente infondati in quanto non si espone quali siano state le difficolta' incontrate dal contribuente in concreto ad individuare le aliquote posto che, come ha stabilito la Corte, "l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, il quale contenga solo l'indicazione dell'aliquota minima e massima applicata, viola il principio di precisione e chiarezza delle "indicazioni" che e' alla base del precetto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullita' disposta dallo stesso art. comma 3, solo se contemplante un richiamo insoddisfacente a tabella delle aliquote allegata a testo normativo di non immediata applicazione, o perche' integrata da altra norma o perche' modificata da successiva norma a sua volta non richiamata nell'avviso. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Giudice d'appello aveva ritenuto non rilevante, ai fini della validita' dell'accertamento, la mancata indicazione dell'aliquota applicata, per essere la stessa comunque desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso; affermazione a fronte della quale sarebbe stato onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, egli non sarebbe pervenuto all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota stessa)" (Cassazione Civ., sez. trib., 12 luglio 2006, n. 15834). Il terzo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per avere il Giudice a quo ritenuto corretta la motivazione dell'avviso impugnato in quanto riferita per relationem al processo verbale di constatazione Guardia di Finanza e' manifestamente infondato e difetta di autosufficienza in quanto nei motivi della decisione non viene avallato il ricorso puro e semplice al rinvio ad altro atto ma viene sostenuto che nell'avviso di accertamento e' contenuto un compiuto esame delle notizie riferite dalla Guardia di Finanza e il ricorrente, a fronte di tale affermazione non ha ritenuto di riportare i passi dell'avviso che suffragherebbero la sua tesi. Il quarto motivo con cui ci si duole dell'omessa motivazione in ordine ai rilievi avanzati dall'appellante circa l'illegittimita' del ricorso alle presunzioni e' inammissibile in quanto non viene riportato l'esatto tenore del motivo di appello per cui la Corte non e' in grado di valutare la censura, tenuto anche conto della circostanza che non viene precisato in quale ambito le contestate presunzioni siano state utilizzate. Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari, oltre accessori di legge.
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