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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Cassazione Sentenze Competenza Giurisdizione R Rientrano nella competenza del giudice tributario tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al giudice ordinario spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Quindi, la giurisdizione del giudice tributario e' esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50).
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