Contenzioso tributario - Omessa notificazione di atto presupposto - Nullita' dell'atto consequenziale notificato – Conseguenze
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 4.3.2008 n. 5791
L’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 deve essere interpretato nel senso che la possibilità per il contribuente di impugnare l’atto presupposto non notificato, unitamente all’atto successivo notificato, non costituisce un obbligo, ma, in coerenza col principio della domanda, una facoltà rimessa alla sua discrezionalità
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sentenze Cassazione
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La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e'
assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una
progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati,
con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera
di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile
per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella
predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto
consequenziale notificato e tale nullita' puo' essere fatta valere dal
contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale
successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano
ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto
presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non
notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la
conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se
congruamente motivata non sara' censurabile in sede di legittimita' -
interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se
egli abbia inteso far valere la nullita' dell'atto consequenziale in base
all'una o all'altra opzione.
L’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 deve essere interpretato nel senso che la possibilità per il contribuente di impugnare l’atto presupposto non notificato, unitamente all’atto successivo notificato, non costituisce un obbligo, ma, in coerenza col principio della domanda, una facoltà rimessa alla sua discrezionalità.
Ove oggetto della domanda sia soltanto la declaratoria di nullità dell’atto notificato, a ragione della insussistente notifica dell’atto presupposto, il giudice tributario deve limitarsi ad annullare il primo atto, con la conseguenza che la pretesa fiscale rimane travolta da tale pronuncia.
2008-07-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sentenze Cassazione
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