Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Processo civile: novità su cancellazione da ruolo, comunicazioni e notificazioni, processo del lavoro, amministrativo e tributario; spese


2008-06-26
abstract: Decreto legge 26.6.2008 n. 112

Segnalato da Spataro Governo


a

art. 50
Cancellazione della causa dal ruolo
Testo: in vigore dal 25/06/2008

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova
udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.".

art. 51
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. A decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del
Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.


2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i
circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 1.


3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo
elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la
cancelleria.


4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a
ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123";
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla
data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della
giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".


art. 52
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Capo I
Riscossione mediante ruolo
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1.
Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui
all'articolo 211.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese
dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da
cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.


2. L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente
l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti
successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad
adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.".

art. 53
Razionalizzazione del processo del lavoro
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura
Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
parole "dell'articolo 420".
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza".


art. 54
Accelerazione del processo amministrativo

Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".


2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e' stata
presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla
scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter,
lettera b).".


3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:


a) all'articolo 1, primo comma, le parole: "le prime tre con
funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono
sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali,
oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127";


b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza,
individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e
consultive, determina le rispettive materie di competenza e la
composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai
sensi dell'articolo 5, primo comma.";


c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino
alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti
parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
di Presidenza.";


d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da
assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.


art. 55
Accelerazione del contenzioso tributario

Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora
fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro
interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
articolo non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della
Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove
occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.


art. 56
Disposizioni transitorie

Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore.


Link: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file


2008-06-26 Segnalato da Spataro Governo








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