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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Prova Sentenza L La prova dell’avvenuto trasferimento di beni immobili può essere validamente offerta solo mediante produzione in giudizio del documento contrattuale, non surrogabile attraverso altri mezzi probatori quali le presunzioni. Pertanto, la mera informativa del Servizio anagrafe tributaria (copia interrogazione dati del registro dell'anagrafe tributaria) eventualmente prodotta in giudizio dall’amministrazione finanziaria, non costituisce prova della cessione. In forza dell'art. 6, comma 4, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) possono essere richiesti documenti o informazioni gia' necessariamente in possesso dell'Amministrazione, la quale, anche ai sensi dell'art. 18, n. 2, della L. 241/90 e' tenuta d'ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso. Testo sentenza Adducendo violazione degli artt. 2697, 2725 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d'appello attribuito valore di prova&
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