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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso tributario Sentenza L L’avviso, anche bonario, col quale l’Amministrazione comunichi al contribuente una pretesa tributaria già compiuta e perfezionata, ben può qualificarsi come atto impositivo e, come tale, ritenersi atto impugnabile ai sensi della normativa sul processo tributario. Tale principio non vale, tuttavia, per quegli avvisi (quali, ad esempio, quello di cui all’art. 36 bis, comma 3, DPR n. 600/1973 o quello ex art. 54 bis, comma 3 DPR n. 633/1972) che, contenendo anche un invito alla comunicazione di dati ed elementi, sono espressione di una pretesa impositiva in itinere e non ancora formalizzata. La pronuncia sana un contrasto giurisprudenziale, su cui vedansi, ad esempio: 1) Sentenza Cassazione 28.1.2005 n. 1791 ricompreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 2) Sentenza Cassazione 7.4.2005 n. 7312 tassa, intestatario ubicazione dei locali, destinazione, superfici imponibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate, termine per il pagamento, previsione delle sanzioni - anche se non quantificate - puo' essere qualificato come un atto di accertamento e/o li
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