Contenzioso tributario – Atti impugnabili – Avviso bonario
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 26.7.2007 n. 16428
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso tributario Sentenza
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L’avviso, anche bonario, col quale l’Amministrazione comunichi al contribuente una pretesa tributaria già compiuta e perfezionata, ben può qualificarsi come atto impositivo e, come tale, ritenersi atto impugnabile ai sensi della normativa sul processo tributario.
Tale principio non vale, tuttavia, per quegli avvisi (quali, ad esempio, quello di cui all’art. 36 bis, comma 3, DPR n. 600/1973 o quello ex art. 54 bis, comma 3 DPR n. 633/1972) che, contenendo anche un invito alla comunicazione di dati ed elementi, sono espressione di una pretesa impositiva in itinere e non ancora formalizzata.
La pronuncia sana un contrasto giurisprudenziale, su cui vedansi, ad esempio:
1) Sentenza Cassazione 28.1.2005 n. 1791
L'avviso di pagamento bonario non e' autonomamente imnpugnabile, non essendo
ricompreso nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
2) Sentenza Cassazione 7.4.2005 n. 7312
Qualora l'avviso bonario contenga data di emissione, anno di riferimento,
tassa, intestatario ubicazione dei locali, destinazione, superfici
imponibili, tariffe, importo totale con la relativa suddivisione in rate,
termine per il pagamento, previsione delle sanzioni - anche se non
quantificate - puo' essere qualificato come un atto di accertamento e/o
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2007-09-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso tributario Sentenza
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