Riscossione - Cartella di pagamento - Requisiti
abstract: Sentenza Cassazione 16.5.2007 n. 11251
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Motivazione cartella Sentenza
A
Alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine
generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L.
7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7
della L. 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in
insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto piu'
quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento. Pertanto anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha "l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale
che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo
dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non
eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.
Testo sentenza
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione proposta dal contribuente
avverso una cartella esattoriale emessa ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, recante rettifica - in applicazione delle disposizioni sulla
minimum tax - dei redditi per l'anno 1992.
La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata
in appello, con la sentenza in epigrafe, che riteneva inapplicabile nella
specie la procedura di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e non
motivata la cartella esattoriale impugnata. Avverso tale sentenza il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono
ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. La
contribuente non si e' costituita.
 
2007-07-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Motivazione cartella Sentenza
|