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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Giudicato Sentenza I Il giudicato formatosi sull’illegittimità dell’attività svolta dalla Guardia di finanza non può non spiegare i suoi effetti nelle controversie insorte tra le stesse parti in relazione ad accertamenti, riferiti a periodi di imposta diversi, scaturiti dalla medesima attività di indagine. Testo sentenza (stralcio) Omissis 3.2. Merita accoglimento anche il terzo motivo. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13916 del 16 giugno 2006, il giudicato esterno deve essere rilevato d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purchè la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato. Tale principio, secondo la citata sentenza, opera anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d'imposta. Ovviamente, il giudicato non copre tutti i punti che costituiscono antecedente logico della pronuncia, in particolare la valutazione di prove o la ricostruzione di fatti. In proposito il Collegio richiama i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte, da ultimo nella sentenza 16 maggio 2006, n. 11365. Vedasi anche Cassazione n. 22036/2006
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